Falso documentale: rileva la natura documentale anche se scaduto (Cass. pen. Sez. 5 n. 15415 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di ne bis in idem processuale, sancito dall’art. 649 cod. proc. pen., si estende anche all’ipotesi in cui vi sia stata una duplicazione dell’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto, pur in assenza di una pronuncia irrevocabile. In tal caso, l’improcedibilità deve essere dichiarata dal giudice del procedimento duplicato, ma la parte che solleva l’eccezione ha l’onere di allegare gli elementi che consentano di verificare la collocazione temporale dei due atti di esercizio dell’azione penale.
Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 497-bis cod. pen., la validità per l’espatrio del documento deve essere valutata in relazione alla natura e alla funzione del documento, oltre che alla sua intrinseca falsità; è sufficiente la riconducibilità allo schema astratto del documento descritto dalla norma, restando irrilevante che il documento fosse scaduto al momento dell’impiego. La disciplina della sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. pen., introdotta dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, mentre per quelli commessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina della legge n. 134/2021.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la condanna dell’imputata alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione, per i reati di cui ai capi B), D) ed F) (tra cui uso di atto falso), commessi tramite l’impiego di una falsa carta d’identità e la stipula di contratti fittizi per la fornitura di energia elettrica. Il Tribunale di Trapani aveva riconosciuto la penale responsabilità dell’imputata sulla base di un compendio indiziario che ne dimostrava il coinvolgimento nella predisposizione dei documenti falsi. L’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di impugnazione, concernenti la violazione del divieto di ne bis in idem, l’insussistenza del reato per la scadenza del documento, la mancata valutazione di una falsificazione grossolana e la richiesta di attenuanti. Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il primo motivo, ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 34655 del 28/06/2005, in base al quale il ne bis in idem processuale si applica anche quando vi sia stata una duplicazione dell’azione penale per lo stesso fatto, pur in assenza di una pronuncia irrevocabile. Tuttavia ha precisato che la parte che eccepisce la violazione ha l’onere di allegare gli elementi necessari a verificare la precedenza temporale dell’esercizio dell’azione penale. Nel caso di specie, la difesa non aveva fornito tali elementi, rendendo il motivo manifestamente infondato e generico.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha affrontato la questione della validità per l’espatrio del documento falso. Ha ribadito che tale requisito è elemento costitutivo del reato di cui all’art. 497-bis cod. pen., ma ha precisato che deve essere valutato alla luce della natura e della funzione del documento, nonché della sua intrinseca falsità. La falsità ideologica del documento è idonea a determinare l’integrazione del reato, a prescindere dalla sua scadenza, poiché la norma incriminatrice tutela l’interesse alla genuinità dei documenti utilizzati per l’espatrio.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che le censure attengono a profili di fatto, come tali non rivalutabili in cassazione, e che la motivazione della sentenza impugnata era logica e sufficientemente articolata. Il quarto motivo è stato giudicato infondato, in quanto la Corte territoriale aveva correttamente escluso le attenuanti generiche e la speciale tenuità del fatto sulla base dei precedenti penali e del disagio arrecato alle persone offese. Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, relativo alla prescrizione, richiamando il principio delle Sezioni Unite in materia di successione di leggi sulla sospensione del corso della prescrizione e rilevando che nessuno dei reati era prescritto.
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Nota della Redazione
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