Parte civile non revocata vale come querela se reato procedibile a querela (Cass. pen. Sez. II n. 34938 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha reso perseguibili a querela di parte. La volontà punitiva della persona offesa non richiede formule particolari e può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione. Nei giudizi di legittimità, in presenza di una doppia conforme, il vizio di travisamento della prova è rilevabile solo se il ricorrente deduca che l’argomento asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado. La variazione della data di consumazione del fatto rispetto al capo di imputazione non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza se non ha determinato sviamento della strategia difensiva. Integra estorsione la condotta minacciosa o violenta con cui si costringa il beneficiario di una cessione di stupefacente a pagarne il prezzo.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere per alcuni episodi di furto aggravato per mancanza di querela e rideterminava le pene per i residui delitti di furto, cessione di stupefacenti ed estorsione in concorso.
Gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Con i motivi comuni contestavano il difetto della condizione di procedibilità in ordine a un capo di furto, non dichiarato in appello. Il secondo ricorrente censurava l’affermazione di responsabilità per la detenzione illecita di arma, le cessioni di stupefacente, il difetto di correlazione sul capo dell’estorsione e la qualificazione giuridica dei fatti, oltre alla determinazione della pena base.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è manifestamente infondato. Il reato contestato è divenuto procedibile a querela per effetto delle modifiche del d.lgs. n. 150/2022. Nel caso di specie la persona offesa si è costituita parte civile nel giudizio di primo grado e ha mantenuto detta costituzione anche in appello, definito dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla procedibilità.
La Corte richiama l’orientamento costante della legittimità secondo cui la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela: la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere desunta anche da atti che non la contengono espressamente (Sez. I n. 26575 del 14.05.2024; Sez. III n. 27147 del 09.05.2023).
I motivi sulla detenzione illecita dell’arma ripropongono argomenti già vagliati in secondo grado. La corte territoriale, ricostruendo i fatti dalle conversazioni intercettate, ha confermato la responsabilità sul punto per le modalità della detenzione e per il riferimento a un uso specifico dell’arma. Le censure mirano a una rivalutazione del merito e sono inammissibili.
Sui capi relativi allo spaccio, la Corte ricorda che, dinanzi a una doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente rappresenti che l’argomento travisato è stato introdotto per la prima volta in appello; circostanza non prospettata (Sez. II n. 5223 del 24.01.2007; Sez. II n. 7986 del 18.11.2016). La valutazione dei giudici di merito è priva di illogicità e il motivo è anche generico.
Quanto alla correlazione, il capo di imputazione indicava la data dell’accertamento e non della consumazione; l’accertamento di una data diversa non viola il principio se non è derivato sviamento della strategia difensiva (Sez. V n. 44974 del 04.10.2012). Il motivo sulla qualificazione giuridica è infondato: integra estorsione la condotta minacciosa o violenta volta a costringere il beneficiario della cessione di stupefacente a pagarne il prezzo, trattandosi di pretesa non tutelabile (Sez. III n. 9880 del 24.01.2020; Sez. II n. 40051 del 14.10.2011).
Infine, la pena base risulta fissata nel minimo assoluto edittale per l’estorsione consumata aggravata, per effetto della legge n. 103 del 2017. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali, il versamento in favore della Cassa delle ammende e la rifusione delle spese alla parte civile.
Nota della Redazione
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