Inammissibile il ricorso sui motivi reiterativi in tema di competenza e recidiva (Cass. pen. Sez. II n. 34937 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per reiterazione di motivi già dedotti in appello e per manifesta infondatezza, il ricorso per cassazione che riproponga doglianze respinte dal giudice di secondo grado con ricostruzione dei fatti esente da censure. In tema di competenza territoriale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., nel delitto di ricettazione l’ultima parte dell’azione si individua nel luogo del sequestro dei beni contraffatti, in assenza di elementi certi e non puramente ipotetici di ricezione in località diversa. La valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se non sorretta da validi elementi dimostrativi e non esauriente o plausibile. Il riconoscimento della recidiva può fondarsi sull’accertata pericolosità sociale manifestata con la consumazione di ulteriori reati. Non è conforme all’effetto devolutivo dell’appello la sentenza che ometta di pronunciarsi sulla continuazione con reato già giudicato in via definitiva, se la questione è stata prospettata solo con le conclusioni e non con i motivi di appello.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 4 novembre 2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale monocratico di Bari nei confronti dell’imputato per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: l’erronea reiezione dell’eccezione di incompetenza territoriale, sul presupposto che il giudice competente andasse individuato nel luogo dell’opificio ove era lavorata la merce contraffatta; la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva e al giudizio di bilanciamento; l’omessa applicazione della continuazione c.d. esterna ex art. 81, secondo comma, cod. pen.; la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla responsabilità per il capo n. 16.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte rileva che la doglianza reitera censure già dedotte in appello e respinte con ricostruzione dei fatti esente da vizi. La Corte territoriale aveva correttamente applicato la regola dell’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., individuando l’ultima parte dell’azione nel luogo del sequestro della merce contraffatta, in mancanza di elementi certi e non puramente ipotetici di ricezione altrove.

Il motivo relativo all’affermazione di responsabilità è esaminato per primo in ordine logico. Esso involge una non consentita lettura alternativa degli elementi probatori, poiché la Corte di appello, con le valutazioni espresse a pagina 7 della motivazione, ha spiegato come la responsabilità, con doppia conforme, si fondi sull’interpretazione di conversazioni telefoniche riscontrate dal successivo sequestro di altra merce contraffatta. Il controllo di legittimità non sindaca direttamente la valutazione dei fatti, ma verifica soltanto che essa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e risulti esauriente e plausibile.

Quanto alla recidiva, il motivo è manifestamente infondato: il giudice di appello ha motivato il riconoscimento sulla base dell’accertata pericolosità sociale manifestata dall’imputato con la consumazione di ulteriori fatti di reato rispetto alle precedenti condanne.

Sul terzo motivo la Corte richiama il proprio indirizzo secondo cui è conforme all’effetto devolutivo dell’appello la sentenza che non si pronunci sulla continuazione con altro reato già oggetto di condanna irrevocabile, se la questione è stata prospettata con le sole conclusioni e non con i motivi di appello (Sez. 2, n. 17077 del 08/02/2011, Biscaro, Rv. 250245 – 01). Nella specie, inoltre, non emerge che la sentenza definitiva fosse stata prodotta, come richiesto, all’atto delle conclusioni (Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, D’Antoni, Rv. 285991 – 01).

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente determinata in euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *