Confisca e benefici: ricorso inammissibile se non si confronta con la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 33188 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, e tale critica si realizza con motivi che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. È insindacabile in sede di legittimità la motivazione con cui il giudice di merito nega le circostanze attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena e la non menzione, quando essa sia priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 28 ottobre 2025, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 3 settembre 2024, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, articolando cinque motivi.
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, all’eccessiva entità della pena, al diniego dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione, nonché alla disposta confisca del denaro in sequestro.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che tutti i motivi risultati non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, ha osservato che l’art. 131-bis cod. pen. richiede quali condizioni applicative, congiuntamente e non alternativamente, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il giudice deve quindi valutare i due indici dei requisiti, ossia le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen.; solo in presenza di entrambi gli indici il fatto può essere considerato di particolare tenuità ed esclusa la punibilità, secondo il principio affermato da Sez. 3 n. 47039 del 2015.
Nel caso concreto, il giudice di merito ha correttamente evidenziato tutti gli indici per negare la sussumibilità del fatto nell’ipotesi dell’art. 131-bis cod. pen. Analogamente, la motivazione della Corte di appello ha giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., con argomentazione priva di vizi logici e insindacabile in sede di legittimità, come affermato da Sez. 6 n. 42688 del 2008.
Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte ha ribadito che una motivazione specifica si richiede solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o superiore alla media; è invece insindacabile la scelta, riservata al giudice di merito, di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2 n. 36104 del 2017; Sez. 4 n. 27959 del 2013; Sez. 2 n. 28852 del 2013; Sez. 4 n. 21294 del 2013).
Anche il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione è stato ritenuto manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale esposto ragioni coerenti e insindacabili. Infine, la censura sulla confisca del denaro è stata giudicata inammissibile, perché riproduce le stesse considerazioni già espresse nell’atto di appello, senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale che aveva evidenziato come la somma non potesse avere origine lecita e costituisse provento dell’attività di spaccio.
Richiamando Sez. 6 n. 8700 del 2013, la Corte ha ribadito che il motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata si destina all’inammissibilità, venendo meno la funzione stessa dell’impugnazione. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.