Ricorso del PM inammissibile se chiede rilettura degli indizi (Cass. pen. Sez. V n. 34977 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, il tribunale del riesame è investito della verifica di tutti i presupposti richiesti per l’adozione della misura e alla difesa è consentito, esaminati gli atti su cui si fonda la domanda, instaurare un contraddittorio pieno e anticipato volto anche a dimostrare l’inesistenza delle condizioni di applicabilità. Le censure che prospettano una diversa lettura dei frammenti probatori e l’interpretazione delle conversazioni intercettate integrano doglianze di merito, inammissibili in sede di legittimità, poiché la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito e non integra vizio di motivazione la mera prospettazione di una ricostruzione più adeguata alle tesi del ricorrente. In tema di intercettazioni telefoniche, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, annullava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato, per carenza di gravità indiziaria in relazione alle contestazioni provvisorie di cui al capo 1, art. 416 cod. pen., e al capo 38, art. 319 cod. pen.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, lamentando vizio di motivazione del provvedimento risultante dal confronto con le risultanze processuali, con un unico motivo articolato in due censure.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Preliminarmente ricostruisce il perimetro del giudizio di riesame, ricordando che in tema di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta cautelare il tribunale verifica tutti i presupposti della misura e la difesa può instaurare un contraddittorio anticipato, volto anche a dimostrare l’inesistenza delle condizioni di applicabilità, richiamando sul punto Sez. 6 n. 44713 del 28/03/2019, Pm c. Caria.

Quanto alla prima censura, la Corte esclude la dedotta disparità di trattamento: anche per i coindagati il Tribunale del riesame aveva escluso i gravi indizi in relazione al delitto di cui all’art. 319 cod. pen., con la conseguenza che i provvedimenti, pervenuti alle medesime conclusioni, non presentano alcun contrasto. Le ulteriori doglianze, relative alla carenza motivazionale sugli atti contrari ai doveri di ufficio, sul rapporto di corrispettività e sulla natura indebita della controprestazione, si risolvono in censure di merito.

La Corte ribadisce che esula dai poteri della cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito, richiamando Sez. Un. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone. L’ordinanza impugnata ha fornito motivazione immune da vizi logici: quanto agli atti contrari ai doveri di ufficio, l’indagato è risultato estraneo alle condotte di falso, è stata esclusa l’attribuibilità dell’omessa categorizzazione del rischio e la dedotta “ingerenza” è censura generica; quanto all’utilità, l’attività di modifica dei punteggi non ha prodotto alcun effetto favorevole, non avendo la candidata goduto di punteggi aggiuntivi nella valutazione discrezionale dei titoli; quanto al sinallagma, mancano elementi di collegamento tra le prestazioni, non risultando contatti, accordi o ringraziamenti reciproci.

Sul valore delle conversazioni, la Corte richiama Sez. 3 n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, secondo cui l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità.

Anche la seconda censura è manifestamente infondata: l’ordinanza valorizza l’insussistenza della gravità indiziaria sui reati fine e i periodi in cui l’indagato ha svolto funzioni dirigenziali, non coincidenti con quelli delle attività ispettive produttive dei falsi, escludendo il mantenimento di uno stabile rapporto corruttivo. Le censure sulle esigenze cautelari restano assorbite dall’esclusione della gravità indiziaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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