Inammissibili i ricorsi su associazione a delinquere e furti pluriaggravati (Cass. pen. Sez. VII n. 20763 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non sono ammissibili in sede di legittimità i motivi di ricorso che si limitino a riprodurre profili di censura già esaminati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti, né quelli che prospettino la mancata concessione delle attenuanti generiche senza indicare quale decisivo indicatore, proposto dalla parte, sia rimasto ingiustificatamente ignorato. Il motivo che non rappresenta l’utile effetto derivante dalla dedotta violazione è privo del necessario interesse. La valutazione dei presupposti delle circostanze attenuanti e del trattamento sanzionatorio, se sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, è insindacabile in cassazione. L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Quattro ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che in parziale riforma della decisione di primo grado ha rideterminato la pena loro irrogata per il delitto di cui all’art. 416 cod. pen. e per i reati di furto pluriaggravato contestati nei restanti capi. La questione approda in cassazione su motivi che investono la configurazione dell’associazione a delinquere, la qualificazione dei furti, il riconoscimento delle circostanze attenuanti e la determinazione del trattamento punitivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII esamina separatamente i ricorsi e ne dichiara l’inammissibilità per ragioni in parte processuali e in parte sostanziali. Quanto al primo ricorrente, i motivi che denunciano l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione sulla configurazione dell’associazione a delinquere e sui furti pluriaggravati sono giudicati non consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito.

La sentenza impugnata ha dato conto, osserva la Corte, della sussistenza di un nucleo organizzato, in fatto incontestato dall’imputato, volto alla consumazione di una serie indeterminata di furti in territorio umbro, riscontrati dalle investigazioni tecniche e dalle ammissioni dello stesso ricorrente. Il motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è invece dichiarato generico per indeterminatezza, a fronte di un apparato giustificativo incensurabile, avendo la Corte territoriale escluso indicatori positivi tali da superare il dato dei precedenti specifici.

Analoghe considerazioni valgono per il secondo ricorrente: la doglianza sull’individuazione del reato più grave ai fini della continuazione non è sorretta dal necessario interesse, poiché non è rappresentato quale utile effetto deriverebbe dall’indicazione del capo punito con la reclusione da due a otto anni per la determinazione della pena base, commisurata nella medesima misura per effetto della speciale attenuante di cui all’art. 625-bis cod. pen.; il motivo sulle attenuanti generiche è aspecifico, non segnalando quale decisivo indicatore prospettato dalla parte sarebbe rimasto ingiustificatamente ignorato.

Per il terzo ricorrente il motivo è inammissibile perché inerente al trattamento punitivo, sorretto da motivazione sufficiente e non illogica. Per il quarto, la censura sulla mancata sospensione del processo da parte del giudice di primo grado è generica, poiché il ricorrente non si confronta con la ragione ritenuta ostativa — l’espulsione dal territorio dello Stato —, cui compete la valutazione della coerenza della sostituzione con le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione speciale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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