Maltrattamenti, sospensione condizionale subordinata ai percorsi di recupero (Cass. pen. n. 14739/2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione dell’art. 165, quinto comma, cod. pen., che subordina la sospensione condizionale della pena per il delitto di maltrattamenti alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, ha natura sostanziale e non si applica ai fatti integralmente commessi prima della sua entrata in vigore. Quando, tuttavia, il delitto abituale di maltrattamenti inizi prima della legge n. 69/2019 e le condotte proseguano senza significative cesure anche dopo la sua entrata in vigore, trova applicazione la disciplina sopravvenuta più severa. Il reato si consuma infatti con la cessazione dell’abitualità delle condotte vessatorie e ogni nuova condotta si salda alle precedenti nell’ambito di un illecito strutturalmente unitario. In tale ipotesi, la concessione della sospensione condizionale deve essere necessariamente subordinata alla partecipazione ai percorsi previsti dall’art. 165, quinto comma, cod. pen. L’individuazione dell’ente e della durata del percorso richiede accertamenti di merito e non può essere effettuata direttamente dalla Corte di cassazione.
Il Fatto
La Corte d’appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado relativa al delitto di maltrattamenti, rideterminando la pena e concedendo all’imputato il beneficio della sospensione condizionale. Le condotte contestate si erano protratte senza soluzione di continuità per un lungo periodo, sino a una data successiva all’entrata in vigore della legge n. 69/2019.
Il Procuratore generale ricorreva per cassazione denunciando la violazione dell’art. 165, quinto comma, cod. pen. La Corte territoriale, pur avendo applicato ai fini della determinazione della pena il trattamento sanzionatorio introdotto dalla legge n. 69/2019, non aveva subordinato la sospensione condizionale alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, condizione resa obbligatoria dalla medesima disciplina.
La Motivazione della Corte
La Cassazione premette che l’art. 165, quinto comma, cod. pen., introdotto dalla legge n. 69/2019 ed entrato in vigore il 9 agosto 2019, incide sulle condizioni di concedibilità della sospensione condizionale e presenta pertanto natura sostanziale. Ne consegue che la disposizione, in quanto sfavorevole, non può essere applicata a fatti interamente commessi prima della sua entrata in vigore.
Diversa è però l’ipotesi del delitto abituale di maltrattamenti iniziato anteriormente e proseguito successivamente alla modifica normativa. La Corte ribadisce che il reato si perfeziona quando le condotte acquistano complessivamente la consistenza dei maltrattamenti, ma il relativo periodo consumativo si chiude soltanto con l’ultima condotta della serie. Ogni episodio successivo si salda a quelli precedenti, dando vita a un illecito strutturalmente unitario. Pertanto, quando le condotte continuano senza significative interruzioni dopo l’entrata in vigore della disciplina più severa, è quest’ultima a trovare applicazione, indipendentemente dal numero degli episodi commessi durante la sua vigenza.
Nel caso concreto, le condotte erano proseguite senza soluzione di continuità anche dopo il 9 agosto 2019. La stessa Corte d’appello aveva applicato il nuovo minimo edittale introdotto dalla legge n. 69/2019, riconoscendo implicitamente che il reato si era consumato sotto la vigenza della novella. Risultava quindi contraddittorio concedere la sospensione condizionale senza applicare anche la condizione obbligatoria prevista dall’art. 165, quinto comma, cod. pen.
La Cassazione annulla pertanto la sentenza limitatamente all’omessa applicazione della condizione relativa ai percorsi di recupero. Esclude tuttavia di poter provvedere direttamente, poiché l’individuazione dell’ente o dell’associazione e della durata dello specifico percorso richiede ulteriori accertamenti di merito. Resta invece irrevocabile l’affermazione della responsabilità penale.
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Nota della Redazione
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