Recidiva e obbligo di motivazione individualizzante nel giudizio di pace (Cass. pen. Sez. V n. 34990 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di esclusione della recidiva non può fondarsi sul mero riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali. Il giudice di merito deve rassegnare una motivazione specifica e individualizzante, verificando in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti, al livello di omogeneità, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza. La fattispecie di minaccia di cui all’art. 612 cod. pen. è integrata anche in presenza di un mero comportamento che, considerate complessivamente le circostanze del fatto, sia oggettivamente idoneo a ingenerare un timore tale da turbare o diminuire la libertà psichica della vittima, senza che sia necessario che questa si sia sentita effettivamente intimidita. In sede di legittimità non è consentito rivalutare la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento delle prove quando la motivazione del provvedimento impugnato dia conto in maniera completa e congrua dell’adeguatezza del ragionamento del giudice di merito.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Torino ha dichiarato il ricorrente responsabile dei delitti di minaccia continuata e di percosse, commessi in danno della persona offesa, riconoscendo a suo carico la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, posta in bilanciamento in regime di equivalenza alle circostanze attenuanti generiche, e condannandolo alla pena di euro 600,00, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione.
L’appello proposto dal difensore dell’imputato è stato convertito in ricorso per cassazione dal Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000. L’impugnativa si articola in tre motivi: la valutazione della credibilità della persona offesa e l’insussistenza degli estremi della minaccia; il diniego della provocazione; l’eccessività della pena e, in particolare, il diniego di esclusione della recidiva privo di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara infondato il primo motivo. La dimostrazione dei fatti è stata desunta dalla testimonianza della persona offesa, stimata precisa e coerente e riscontrata dalle dichiarazioni di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria e dalla documentazione prodotta. Il giudice di legittimità non può rivalutare la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento delle prove quando la motivazione sia completa e congrua secondo i parametri della normale plausibilità.
Quanto alla minaccia, il Giudice di pace ha mostrato di attenersi al principio per cui l’art. 612 cod. pen. è integrato anche da un mero comportamento oggettivamente idoneo a ingenerare timore, valutate complessivamente le circostanze, senza che occorra l’effettiva intimidazione della vittima. La Corte richiama sul punto Sez. V n. 11708 del 2019, Sez. V n. 6756 del 2019 e Sez. V n. 46528 del 2008.
Il secondo motivo è dichiarato generico. Le deduzioni a sostegno del diniego della provocazione sono prive di confronto critico con la ratio della decisione: il comportamento dell’imputato non poteva trovare ragione nello stato d’ira, poiché la condotta della persona offesa di riprendere con il cellulare era giustificata dalla legittima pretesa di cristallizzare documentalmente gesti suscettibili di integrare reati.
Il terzo motivo è accolto solo in parte. Le censure sulla determinazione della pena-base e sull’aumento per la continuazione attingono valutazioni discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità. È invece fondata la censura sulla recidiva: nessuna motivazione è stata rassegnata a sostegno del diniego di esclusione della circostanza aggravante ad effetto speciale. Ciò contrasta con l’obbligo di motivazione specifica e individualizzante imposto dall’art. 99 cod. pen., come declinato dal diritto vivente richiamato dalle Sezioni Unite n. 32318 del 2023, Sezioni Unite n. 5859 del 2011 e Sezioni Unite n. 35738 del 2010.
La sentenza è pertanto annullata limitatamente al punto della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Torino; nel resto il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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