Ricorso avverso patteggiamento limitato ai soli motivi tassativi (Cass. pen. Sez. VII n. 11135 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è ammissibile, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017, esclusivamente per i motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile, nei limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo se la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti; in caso contrario è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. Il giudizio negativo sulla ricorrenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. richiede specifica motivazione solo se dagli atti emergano concreti elementi, essendo altrimenti sufficiente l’enunciazione, anche implicita, della verifica compiuta.

Il Fatto

Sei ricorrenti impugnavano davanti alla Suprema Corte la sentenza con cui, il 12 luglio 2024, il Tribunale di Taranto aveva applicato nei loro confronti la pena su richiesta, ex art. 444 cod. proc. pen., per plurimi episodi di detenzione e spaccio di stupefacenti (cocaina e hashish) e per ulteriori reati, tra cui quelli di cui agli artt. 110 cod. pen. e 132 del d.lgs. n. 385 del 1993, e, per uno solo, i delitti di cui agli artt. 629 e 644 cod. pen.

Le censure riguardavano la manifesta illogicità della motivazione, la carenza di motivazione sulla confisca di denaro, il difetto di motivazione sull’esclusione delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche con contestazione del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017: il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per i motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Fuori da tali casi, la inammissibilità del ricorso è dichiarata con procedura semplificata e non partecipata, in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., la Corte ribadisce che il giudizio negativo deve essere accompagnato da specifica motivazione solo se dagli atti o dalle deduzioni emerga la possibile applicazione di cause di non punibilità; altrimenti è sufficiente una motivazione, presente nella sentenza impugnata, consistente nell’enunciazione anche implicita che la verifica è stata compiuta (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006; Sez. 1, n. 752 del 27/01/1999).

Le stesse considerazioni valgono per il ricorso sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche: si tratta di vizi estranei ai motivi prospettabili. Per uno dei ricorrenti la pena è stata applicata esattamente nella misura concordata, senza illegalità, ravvisabile solo quando sia inflitta una pena non rientrante nel limite edittale o diversa dalla sanzione prevista (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019).

Sulla confisca disposta ex art. 240 cod. pen., la Corte richiama le Sezioni Unite n. 21368 del 26/09/2019: la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile nei limiti dell’art. 448, comma 2-bis, solo se la misura sia stata oggetto dell’accordo; diversamente è ricorribile per vizio di motivazione ex art. 606 cod. proc. pen. Il motivo è però manifestamente infondato e aspecifico, avendo i giudici di merito reso motivazione congrua sulla confisca del denaro quale profitto del reato, che il ricorrente non contesta in radice quanto al verbale di sequestro e alla illiceità della provenienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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