Pene sostitutive brevi e valutazione dei precedenti penali ai fini del reinserimento (Cass. pen. Sez. II n. 9956 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il giudice è vincolato nell’esercizio del potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. Le precedenti condanne non hanno automatica efficacia preclusiva, fuori dai casi di esclusione soggettiva tassativamente previsti dall’art. 59, lett. a) e b), legge n. 689/1981, ma l’applicazione delle pene sostitutive postula una prognosi di maggior idoneità rieducativa e la neutralizzazione del rischio di recidiva, sulle quali refluiscono legittimamente le pregresse esperienze giudiziarie. L’atto di procura speciale che conferisca al difensore il potere di richiedere o prestare consenso alla sostituzione ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen. soddisfa il requisito di determinazione dell’oggetto ex art. 122 cod. proc. pen., con richiamo implicito a tutte le pene sostitutive previste dall’art. 20-bis cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto due imputati colpevoli dell’indebito utilizzo di una carta bancoposta di provenienza delittuosa, escludeva la recidiva qualificata contestata a uno di essi, riducendo il trattamento sanzionatorio, e confermava nel resto.

I difensori proponevano ricorso per cassazione. Per il primo imputato si deduceva la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 58 legge n. 689/1981, per avere la Corte territoriale disatteso, nonostante il parere favorevole del Procuratore generale, la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, ritenendo generica la procura speciale e non funzionale la pena sostitutiva al reinserimento. Per il secondo si censurava il giudizio di responsabilità e, con motivo di identico tenore, il diniego della sostituzione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del secondo ricorrente, perché meramente reiterativo di censure già scrutinate in sede di merito. L’affermazione di responsabilità poggia su una solida base probatoria, documentata dai filmati degli apparati di videosorveglianza. Privo di pregio è l’assunto sul difetto di prova circa le generalità del titolare sulla carta, risultando la circostanza dalla denunzia sporta dal medesimo e costituendo la carta bancoposta uno strumento di pagamento nominativo.

Quanto al motivo comune sulla sostituzione, la Corte rileva anzitutto l’erroneità dell’assunto della Corte territoriale circa il difetto di specificità della procura. L’atto rilasciato conferisce ai difensori il potere di richiedere o prestare il consenso alla sostituzione ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen., con richiamo implicito ma inequivoco a tutte le pene sostitutive previste dall’art. 20-bis cod. pen., soddisfacendo il requisito dell’art. 122 cod. proc. pen.

Nel merito, la Corte esclude illogicità o contraddittorietà motivazionale sul punto. L’esclusione della recidiva qualificata, se incide sul carico sanzionatorio, non preclude di valutare gli stessi precedenti ai sensi dell’art. 133, comma 2, n. 2), cod. pen. ai fini della capacità a delinquere. Richiama il principio, meritevole di continuità, secondo cui il giudice, anche dopo il d.lgs. n. 150/2022, è vincolato ai criteri dell’art. 133 cod. pen., sicché il giudizio adeguatamente motivato sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3 n. 9708 del 16.02.2024, Rv. 286031).

La Corte precisa che alle precedenti condanne non può riconoscersi automatica efficacia preclusiva, fuori dai casi di esclusione soggettiva tassativamente previsti dall’art. 59, lett. a) e b), legge n. 689/1981, come novellato dall’art. 71 d.lgs. n. 150/2022. L’applicazione delle pene sostitutive postula però una prognosi di maggior idoneità rieducativa e l’efficace neutralizzazione del rischio di recidiva, finalità sulle quali refluiscono le pregresse esperienze giudiziarie (Sez. 2 n. 8794 del 14.02.2024, Rv. 286006). La valutazione della Corte territoriale risulta coerente con tali coordinate e insuscettibile di censura, con conseguente rigetto dei ricorsi e condanna dei ricorrenti alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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