Continuazione e unicità del disegno criminoso: necessaria una programmazione iniziale specifica (Cass. pen. Sez. 7 n. 12578 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il vincolo della continuazione postula un accertamento concreto, anche in sede esecutiva, di indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, che non può identificarsi con una scelta di vita implicante la reiterazione di condotte criminose né con una generale tendenza a delinquere. Tale unicità richiede una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, potendo la programmazione essere ab origine anche solo per linee generali, purché i reati risultino previsti almeno in via approssimativa. Il riconoscimento in sede esecutiva necessita di una approfondita verifica di concreti indicatori, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali e modalità della condotta, non essendo sufficiente valorizzare un singolo indice se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Milano, emessa in sede esecutiva, che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra talune condotte contro il patrimonio, senza però rideterminare la pena secondo il criterio dell’art. 81, quarto comma, cod. pen.. La difesa lamentava vizio di motivazione in relazione alle condotte escluse dal beneficio, ossia maltrattamenti e stalking, sostenendo che la disomogeneità dei beni giuridici protetti sarebbe solo apparente, essendo stati tutti i reati influenzati dalle condizioni di tossicodipendenza del soggetto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito che il giudice di merito deve apprezzare, attraverso un concreto esame di tempi e modalità delle violazioni, la sussistenza di indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, da intendersi come rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte, almeno nelle loro linee essenziali. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé tale elemento intellettivo, dovendosi escludere che la continuazione possa coincidere con una indefinita adesione a un sistema di vita criminoso.
La ricostruzione del processo ideativo è per natura indiziaria e si alimenta dall’apprezzamento di nessi esteriori tra le condotte, senza che ciò richieda una dettagliata progettazione di ogni singolo episodio. La Corte ha citato i propri precedenti – Sez. I n. 40123 del 22.10.2010 e Sez. I n. 12905 del 17.3.2010 – per affermare che è sufficiente una programmazione ab origine anche solo di massima, con previsione dei reati in linea generale e riserva di adattamento alle evenienze, finalizzata al conseguimento di uno scopo prefissato e sufficientemente specifico.
Con riferimento alla sede esecutiva, la Corte ha richiamato Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una approfondita verifica di indicatori concreti – omogeneità delle violazioni, bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità – non essendo sufficiente la presenza di un singolo indice se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea.
Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto la valutazione del Tribunale immune da vizi logici, data l’oggettiva diversità tra le condotte escluse e quelle per cui la continuazione era stata riconosciuta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto volto a sollecitare una diversa valutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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