Espulsione dello straniero condannato per droga e accertamento pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. IV n. 35020 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di sicurezza, il giudice di merito che condanna lo straniero per uno dei reati in materia di stupefacenti previsti dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 deve accertare in concreto la sussistenza della pericolosità sociale e pronunciarsi espressamente sull’applicazione dell’espulsione dal territorio dello Stato, eseguibile a pena espiata. L’obbligo di statuizione non viene meno quando la condanna riguarda la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La mancata valutazione dei presupposti integra vizio di mancanza di motivazione, non ricorrendo una motivazione implicita quando il tessuto argomentativo, pure sviluppato per la commisurazione della pena e il diniego dei benefici, non rechi alcun elemento dal quale desumere in via logica la ritenuta assenza di pericolosità.

Il Fatto

All’esito di giudizio abbreviato il Tribunale di Bergamo ha condannato l’imputato per detenzione finalizzata alla cessione e per cessione di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, applicando la pena di sei mesi di reclusione ed euro 1.667,00 di multa.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia, deducendo l’omessa pronuncia sull’espulsione dal territorio dello Stato a carico dello straniero condannato. Il ricorso è proposto ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen., trattandosi di sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato non appellabile. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione per la verifica del corretto esercizio del potere-dovere di applicazione della misura di sicurezza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla legittimazione dell’impugnazione, riconoscendo l’ammissibilità del ricorso ex art. 608 cod. proc. pen. e richiamando, sul punto, le Sezioni Unite n. 38810 del 13/06/2022. Nel merito, il percorso argomentativo segue il solco tracciato dalla medesima pronuncia, ritenuta riferibile a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile.

Il passaggio centrale è il richiamo a Corte cost. n. 58 del 1995, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui imponeva al giudice di emettere, contestualmente alla condanna e senza l’accertamento in concreto della pericolosità sociale, l’ordine di espulsione. Le misure di sicurezza personali incidono sul valore tutelato dall’art. 13 Cost., sicché il sacrificio della libertà deve trovare giustificazione nell’effettiva tutela di altri valori costituzionali. Ne deriva il dovere del giudice, anche in sede di patteggiamento, di verificare la pericolosità sulla base delle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen., richiamate dall’art. 203, comma 2, cod. pen..

Applicando tale assetto, la Corte rileva che nulla di ciò emerge dalla motivazione e dal dispositivo della sentenza impugnata, che tacciono completamente sul punto. Le considerazioni svolte dal giudice di merito — la «preoccupante e radicale indifferenza» dell’imputato e la violazione della misura cautelare — erano state spese per la commisurazione della pena e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, senza essere tematizzate sul diverso profilo della misura di sicurezza. Viene confermato che quest’ultima opera anche per la fattispecie lieve, richiamando Sez. 4, n. 7104 del 02/02/2021.

La Corte esclude poi che possa configurarsi una motivazione implicita. Questa è ammessa quando dal tessuto argomentativo siano enucleabili le ragioni del convincimento, sempre che ogni elemento rilevante sia stato considerato e il sostrato razionale sia esente da aporie e incongruenze logiche, come ricordato da Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011 e Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005. Nel caso concreto le considerazioni espresse non dimostrano neppure implicitamente l’assenza di pericolosità sociale, ma evidenziano elementi che avrebbero dovuto sollecitare il giudicante a interrogarsi sui presupposti della misura.

Il vizio di mancanza di motivazione, precisa la Corte, ricorre non solo quando sia omessa del tutto, ma anche quando sia priva dei singoli momenti esplicativi sui temi oggetto del giudizio. Si impone quindi un pronunciamento rescindente: la sentenza è annullata con rinvio, limitatamente all’omessa statuizione sulla misura di sicurezza dell’espulsione a pena espiata, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.; ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. è dichiarata l’irrevocabilità della sentenza quanto all’affermazione della penale responsabilità.

Nota della Redazione

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