Prescrizione non rilevata in Cassazione emendabile solo per errore percettivo (Cass. pen. Sez. 4 n. 15447 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto nel giudizio di legittimità, emendabile con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., è esclusivamente un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, che abbia influenzato la formazione della volontà del giudice. Sono estranei all’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche e le valutazioni che implicano un autonomo percorso decisorio. L’omessa rilevazione della prescrizione è emendabile solo se prospettata come derivante da un mero errore percettivo e se non frutto di specifiche valutazioni giuridiche; la relativa doglianza è inammissibile per aspecificità se non fornisce la compiuta rappresentazione della sequela procedimentale. La sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.

Il Fatto

Con sentenza del 3 luglio 2025, la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso avverso la condanna per il delitto di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, per l’omesso versamento dell’IVA relativa all’anno 2016, reato commesso il 27 dicembre 2017, confermando la pena condizionalmente sospesa.

La difesa del condannato proponeva quindi ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo un errore percettivo della sentenza di legittimità per non aver dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione e per non aver esteso la sospensione condizionale alla pena accessoria ai sensi dell’art. 166 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Quarta Sezione, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 16103 del 2002, ha ribadito che il ricorso straordinario non può costituire un ulteriore grado di giudizio, essendo circoscritto all’errore percettivo del giudice di legittimità nella lettura degli atti processuali, restando escluse le valutazioni di diritto che presuppongano un autonomo percorso decisorio.

Applicando tale coordinate al primo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per aspecificità e manifesta infondatezza. Il ricorrente non aveva fornito una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale, limitandosi ad affermare apoditticamente la maturata prescrizione. Il calcolo del termine, infatti, non è un mero computo aritmetico ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, come l’applicabilità delle sospensioni, la cui definizione deve essere di chiara evidenza per configurare l’errore di percezione.

Sul punto, la Corte ha precisato che, essendo il reato commesso il 27 dicembre 2017, rientra nel periodo di vigenza delle sospensioni introdotte dalla legge n. 103/2017. Richiamando le Sezioni Unite n. 20989 del 2024, ha chiarito che tale disciplina, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 134/2021, si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, risultando più favorevole rispetto al sistema successivo.

Il secondo motivo è stato altresì ritenuto manifestamente infondato, poiché la sospensione condizionale della pena si estende di diritto alle pene accessorie ai sensi dell’art. 166 cod. pen., rendendo corretta la valutazione dei giudici di merito. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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