Inammissibili in Cassazione le questioni non dedotte con l’atto di appello (Cass. pen. Sez. IV n. 35021 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame. La preclusione opera anche in presenza di censure potenzialmente fondate, poiché la loro mancata proposizione in appello determina una sorta di difetto di motivazione inevitabile, avendo il giudice di secondo grado ignorato un punto che le parti avevano intenzionalmente sottratto alla sua cognizione. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che prospetti per la prima volta in sede di legittimità l’applicazione dell’art. 162-ter cod. pen. o della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, avendo tali questioni natura sostanziale e processuale che impone il preventivo esame nel merito dell’appello.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per i reati di furto aggravato contestati ai primi due capi, per mancanza di querela, rideterminando la pena per il residuo delitto tentato in concorso, con l’aggravante della violenza sulle cose. Le condotte consistevano nella rimozione dei dispositivi antitaccheggio da alcune bottiglie e nel tentativo di superare le casse, non riuscito per l’intervento del responsabile dell’esercizio commerciale.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, deducendo con il primo motivo l’erronea applicazione dell’art. 162-ter cod. pen., sul presupposto che uno dei ricorrenti, dopo essere stato colto nell’atto di sottrarre la merce, si sarebbe recato alla cassa per pagare il corrispettivo, desistendo spontaneamente. Con il secondo motivo hanno lamentato la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., per l’omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha rilevato come entrambe le censure proposte dai ricorrenti fossero state eccepite per la prima volta in sede di legittimità e non dedotte con l’atto di appello. La questione giuridica centrale attiene dunque alla preclusione processuale che impedisce di introdurre nel giudizio di cassazione motivi mai sottoposti al giudice di secondo grado.

Richiamando un orientamento reiteratamente affermato, la Corte ha ribadito il principio per cui non sono deducibili con il ricorso questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame. La ratio della regola risiede nella necessità di evitare il rischio che in sede di legittimità venga annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configuri a priori un inevitabile difetto di motivazione, per essere stato quel punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

La Corte ha richiamato a sostegno i precedenti Sez. II n. 29707 del 08.03.2017, Sez. II n. 13826 del 17.02.2017 e Sez. V n. 28514 del 23.04.2013, dai quali emerge la costante lettura dell’onere di impugnazione quale condizione di deducibilità delle questioni in Cassazione.

Le censure relative all’art. 162-ter cod. pen. e all’art. 131-bis cod. pen. avrebbero richiesto un accertamento di fatto, che i giudici di merito non avevano potuto compiere proprio perché la questione non era stata loro prospettata. Non ravvisandosi ragioni di esonero, in applicazione dei principi affermati dalla Corte cost. n. 186 del 2000, la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di 3.000,00 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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