Ricorso inammissibile se i motivi sono mere riproposizioni delle doglianze d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35071 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché non specifico e meramente apparente, il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a riproporre doglianze già avanzate in appello e ritenute infondate dal giudice del gravame. Il vizio di violazione di legge processuale dedotto con prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità integra parimenti inammissibilità per manifesta infondatezza. Il controllo di legittimità sulla motivazione resta nei limiti della verifica della correttezza dell’applicazione delle regole processuali e della pertinenza della qualificazione giuridica del fatto.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in appello, dalla Corte d’appello di Catanzaro, per i reati di cui agli artt. 73, co. 4 e 80, co. 1 lett. a) d.P.R. n. 309/90 e agli artt. 629, co. 1 e 61, n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, contestando a vario titolo la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità.

I motivi investono la disciplina processuale della testimonianza, l’affidabilità della fonte testimoniale e la qualificazione del fatto, che il ricorrente assume doversi ricondurre alla violenza privata anziché all’estorsione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che i cinque motivi costituiscono reiterazione di doglianze già avanzate in appello e ritenute infondate dal giudice del gravame. Da ciò deriva il giudizio di non specificità e di apparente consistenza del ricorso, che non introduce censure nuove rispetto alla decisione impugnata.

Il primo, il secondo e il terzo motivo — quest’ultimo incentrato sul vizio di violazione di legge processuale in relazione agli artt. 63, co. 2 e 191, commi 1 e 2 cod. proc. pen. — sono giudicati manifestamente infondati. Essi prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Il giudice di merito, osserva la Corte, ha adeguatamente motivato facendo corretta applicazione della disciplina processuale, con specifico riferimento all’applicabilità dell’art. 197-bis, co. 2 cod. proc. pen. rispetto ai contraenti di una cessione tipica ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90. A sostegno richiama il proprio orientamento (Sez. 5, n. 4529 del 2010; Sez. 2, n. 7802 del 2019).

Anche il quarto e il quinto motivo sono manifestamente infondati. Essi denunciano il vizio di motivazione per inadeguate argomentazioni, rispettivamente sull’affidabilità della fonte testimoniale e sulla sussistenza della fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen. anziché di quella di cui all’art. 610 cod. pen., in relazione alla quale si richiede la riqualificazione.

Sul punto la Corte di merito ha indicato le ragioni dell’attendibilità del narrato del teste, rilevando la corrispondenza tra le dichiarazioni dibattimentali e quelle rese in fase di indagini, corroborate da riscontri tratti dalle applicazioni di messaggistica, e ha motivato la pertinenza della qualificazione estorsiva del fatto, con riferimento alla prova degli elementi tipici della condotta. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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