Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 32723 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, lungi dal confrontarsi criticamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato, si limiti a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito. La doglianza sulla presunta carenza di motivazione deve ancorarsi a vizi riconoscibili dal testo della decisione, non a generiche contestazioni. Il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, è insindacabile in sede di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione. Il diniego della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del caso concreto, senza necessità di disamina di tutti gli elementi di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata in primo grado per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625, comma 1, n. 4, cod. pen. La Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 5 febbraio 2024. Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, ritenendo non sufficiente la sola testimonianza della persona offesa. Ha contestato inoltre l’eccessività della pena, il mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. rispetto all’aggravante contestata e il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile per la non deducibilità dei motivi in sede di legittimità. Il ricorrente, in particolare, non si è confrontato con la motivazione della Corte territoriale, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto. Le censure hanno reiterato profili già vagliati, lamentando in modo del tutto generico e aspecifico una presunta carenza della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato.

Sul piano probatorio, la Corte d’appello ha dato conto degli elementi a sostegno della responsabilità, evidenziando che le dichiarazioni della persona offesa, caratterizzate da chiarezza, precisione e concordanza, non costituiscono l’unico riscontro, trovando significativo conforto nei fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, dai quali emerge in modo inequivoco l’identificazione dell’imputata quale autrice del furto.

Quanto al diniego della particolare tenuità del fatto, la Corte territoriale ha argomentato valorizzando le modalità della condotta, l’entità della refurtiva e la sussistenza di un precedente specifico, idoneo ad escludere il requisito della non abitualità richiesto dalla norma. La decisione si è collocata nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite n. 13681 del 25/2/2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto. Non è tuttavia necessaria la disamina di ogni elemento di valutazione previsto dall’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come precisato dalla Sez. VII n. 10481 del 19/01/2022.

Sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come equivalenti all’aggravante della destrezza e alla recidiva, stante i numerosi precedenti penali. Le statuizioni sul giudizio di comparazione sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite n. 10713 del 25/02/2010. Una motivazione specifica sulla determinazione della pena si richiede solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale; è invece insindacabile la scelta di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo, come nel caso di specie.

Da ultimo, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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