Inammissibile il ricorso per motivi generici e ripropositivi (Cass. pen. Sez. VII n. 35073 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per mancanza di specificità, il ricorso per cassazione i cui motivi ripropongano le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza alcuna correlazione critica con le argomentazioni della decisione impugnata. Il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione devono essere prospettati in modo specifico, non con deduzioni generiche e ripropositive. La doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, quando il giudice di merito abbia esplicitato le ragioni del diniego, è di regola non consentita in sede di legittimità e manifestamente infondata. L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente è stato affermato responsabile, in concorso, del delitto di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 06.03.2025, ha confermato la condanna. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi che investono l’elemento oggettivo e soggettivo del reato, la prova del contributo concorsuale e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il giudice di legittimità è chiamato a verificare la specificità delle censure, non il merito dell’accertamento compiuto nei gradi precedenti.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e affronta i motivi in modo aggregato, muovendo da un rilievo di carattere processuale. Il primo motivo, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione per assenza dell’elemento soggettivo, è ritenuto, oltre che manifestamente infondato, generico, perché ripropone argomenti già discussi e respinti dal giudice del gravame senza introdurre profili realmente nuovi.

Il Collegio enuncia il criterio cardine: la mancanza di specificità, da cui, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il ricorso, quindi, deve misurarsi criticamente con la motivazione resa dal giudice del merito, non limitarsi a riproporre la tesi difensiva già disattesa.

Lo stesso vizio investe il secondo motivo, che lamenta l’assenza di prova sul contributo concorsuale del ricorrente nel delitto di truffa, e parimenti il terzo e il quarto motivo, che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al concorso, sul piano causale e soggettivo.

Quanto al merito delle censure, la Corte rileva che il giudice dell’appello ha correttamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento sulla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, richiamando le pagine della sentenza dedicate alla condotta truffaldina e al dolo del ricorrente.

Il quinto motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è dichiarato non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, poiché il giudice di merito ha motivato in modo dettagliato ed esente da vizi logici, escludendo un trattamento favorevole in ragione della portata offensiva del fatto e della pericolosità sociale desunta dai numerosi precedenti penali. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *