Affidamento in prova: la gravità del reato non basta a negarlo (Cass. pen. Sez. I n. 35173 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico non possono assumere decisivo rilievo, in senso negativo, la gravità del reato, la mancata ammissione di colpevolezza o i precedenti penali. Non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che dall’osservazione della personalità emerga che tale processo sia almeno avviato. Il giudice deve fondare la valutazione sulla condotta successiva al delitto e sui comportamenti attuali del condannato. È viziata per manifesta illogicità l’ordinanza che desuma l’assenza di ravvedimento dal solo mancato risarcimento, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo. Parimenti contraddittoria è la motivazione che neghi il beneficio per la mancata attivazione a proprie spese dei percorsi di giustizia riparativa, dopo averli qualificati come diritto gratuito del condannato.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell’interesse di un condannato alla pena di sedici anni di reclusione per rapina aggravata e omicidio, già ammesso alla semilibertà. Il Collegio ha richiamato le argomentazioni di un precedente provvedimento con cui il beneficio era stato negato per la terza volta.
Pur riconoscendo il positivo percorso trattamentale e l’ottimo andamento della semilibertà, i giudici hanno ravvisato la persistenza di una pericolosità sociale e hanno valorizzato il mancato risarcimento del danno in favore dei familiari della vittima e della parte civile, nonché la mancata attivazione di un percorso di giustizia riparativa. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la manifesta illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso. Richiamando il consolidato insegnamento di legittimità, i giudici ribadiscono che per la concessione della misura non possono da soli assumere rilievo ostativo la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza (Sez. I n. 1410 del 30.10.2019). La gravità del fatto e le pendenze costituiscono il punto di partenza dell’analisi della personalità, che non può però prescindere dalla condotta successiva e dai comportamenti attuali del condannato (Sez. I n. 31420 del 05.05.2015; Sez. I n. 31809 del 09.07.2009).
Tra gli indicatori apprezzabili rientrano l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, l’attaccamento al contesto familiare e la buona prospettiva di risocializzazione (Sez. I n. 44992 del 17.09.2018).
Su questa base la motivazione impugnata risulta carente e incompleta. Il Tribunale si è limitato a evidenziare la gravità del reato in esecuzione e il mancato risarcimento, omettendo l’analisi dei parametri nomofilattici richiamati. Guardando prevalentemente al passato, ha trascurato la condotta successiva al delitto: il condannato non è gravato da ulteriori precedenti, dispone di un idoneo domicilio, svolge attività lavorativa con prospettive di stabilità, presta volontariato e fruisce regolarmente di permessi premio, avendo avviato un percorso di revisione critica compatibile con le proprie capacità riflessive.
Il richiamo al mancato risarcimento appare poi manifestamente illogico, essendo state pretermesse le allegazioni difensive sui tentativi di contatto con la parte civile rimasti inesitati e sulle donazioni simboliche effettuate. La Corte richiama il principio per cui è viziata l’ordinanza che deduce l’assenza di ravvedimento dal solo mancato risarcimento, senza considerare le concrete condizioni economiche del reo (Sez. I n. 5981 del 21.09.2016, dep. 2017).
Infine, è censurabile l’argomento sulla mancata attivazione a proprie spese dei percorsi di giustizia riparativa. L’ordinanza è contraddittoria: riconosce che la giustizia riparativa è un diritto del condannato, per cui non si può pretendere che questi paghi un servizio che lo Stato dovrebbe rendere gratuitamente, e poi valuta negativamente il rifiuto di sostenerne il costo. Gli accertati vizi motivazionali giustificano l’annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per un nuovo esame.
Nota della Redazione
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