Doppia conforme e prove nuove nel travisamento in cassazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 16373 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado. In caso di c.d. “doppia conforme”, il limite costituito dal devolutum non può essere superato con recuperi in sede di legittimità, salvo che il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice. Il sindacato di legittimità sul travisamento è limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, percepibili ictu oculi, e richiede l’indicazione specifica e puntuale degli atti rilevanti. Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può considerare qualsiasi elemento idoneo a lumeggiare la personalità dell’imputato, compresi i precedenti giudiziari ancorché non definitivi e, a maggior ragione, i reati estinti.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio nei confronti del ricorrente, riconosciuto colpevole di concorso in rapina pluriaggravata e lesioni personali. All’imputato era stato attribuito il ruolo di basista, per aver messo a disposizione una autovettura, risultata utile per il sopralluogo e per l’esecuzione del delitto, e per essere rimasto in contatto con gli esecutori materiali.
La pronuncia di appello era stata emessa in seguito all’annullamento con rinvio disposto dalla stessa Sezione Seconda, per l’omessa citazione del ricorrente nel domicilio eletto. L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la mancata valutazione di un punto decisivo circa la presenza di una delle utenze telefoniche a lui riconducibili sul luogo del sopralluogo, e, con il secondo motivo, l’illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato su precedenti estinti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure si discostassero dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si era confrontata adeguatamente con la tesi difensiva, avendo accertato che l’utenza in questione era stata localizzata, nel giorno del sopralluogo, da Muggiano verso Rho e successivamente da Rho verso Busto Arsizio e Olgiate Olona, località attigua a Solbiate Olona, sede della banca. La contestazione del ricorrente circa l’ultima rilevazione del telefono a Rho era volta a prospettare un travisamento della prova in termini generici.
La Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di travisamento è deducibile solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado. Nella specie, trattandosi di “doppia conforme”, il limite del devolutum non poteva essere superato, non ricorrendo l’ipotesi in cui il giudice d’appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice. La Corte territoriale aveva infatti reiterato la stessa ricostruzione dei movimenti dell’utenza già operata in primo grado. Il sindacato di legittimità era comunque limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, non essendo stata indicata specificamente la prova che avrebbe dovuto essere considerata determinante per disarticolare la ricostruzione dei fatti.
Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., il giudice può considerare qualsiasi elemento idoneo a lumeggiare la personalità dell’imputato, ivi compresi i precedenti giudiziari non definitivi e, a maggior ragione, i reati estinti ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. La doglianza è stata inoltre valutata aspecifica, per non essersi confrontata con la ratio del diniego, fondata anche sul comportamento post factum volto a far sparire l’autovettura per ostacolare le indagini.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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