Affidamento in prova: la condotta successiva del condannato guida la prognosi (Cass. pen. Sez. I n. 35171 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio prognostico sull’affidamento in prova al servizio sociale, la natura e la gravità dei reati e i precedenti costituiscono il punto di partenza dell’analisi della personalità del condannato, ma la valutazione non può prescindere dalla condotta successiva e dai comportamenti attuali. Il giudice di sorveglianza che fonda il rigetto su un acritico richiamo a un precedente provvedimento reiettivo, omettendo di confrontarlo con le più recenti acquisizioni istruttorie, rende una motivazione carente e manifestamente illogica. L’affermazione di mancata progressione della misura in atto, non ancorata ai dati istruttori aggiornati, è apodittica.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta dal condannato per una pena residua di tre anni e venti giorni di reclusione, risultante da un provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministero. Nello stesso provvedimento il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità sopravvenuta delle istanze di detenzione domiciliare e di semilibertà, rilevando che l’istante si trovava in regime di detenzione domiciliare ex legge n. 199 del 2010.
Il rigetto della misura più ampia si basava sulla mancata progressione della misura in atto, desunta dalla relazione dell’UEPE, e sul richiamo a un precedente provvedimento reiettivo. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso fondato. La base argomentativa del provvedimento di rigetto evidenzia il profilo di illogicità lamentato e non è adeguatamente radicata nelle risultanze del procedimento.
La Corte ricostruisce la funzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, misura esterna al carcere rivolta ai condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di ulteriori elementi di conoscenza, sia formulabile una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale (Corte cost. n. 377 del 1997).
Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, la natura e la gravità dei reati e i precedenti sono il punto di partenza dell’analisi della personalità, ma la compiuta valutazione non può mai prescindere dalla condotta successiva e dai comportamenti attuali del condannato: questi risultano essenziali per ponderare l’effettivo processo di recupero sociale e il pericolo di recidiva (Sez. I n. 31420 del 2015; Sez. I n. 31809 del 2009). Tra gli indicatori apprezzabili figurano l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti, l’adesione a valori condivisi, la condotta di vita attuale, l’attaccamento al contesto familiare e la prospettiva di risocializzazione (Sez. I n. 44992 del 2018).
Il Giudice specializzato non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Per fondare il giudizio reiettivo ha operato un acritico e non argomentato richiamo a un precedente rigetto, omettendo di confrontarne le conclusioni con le più recenti acquisizioni istruttorie. Dal medesimo provvedimento emergeva che il Comando Provinciale dei Carabinieri, con nota del 29.03.2025, aveva riferito che il condannato non è inserito in ambienti criminali, prospetta attività di volontariato e ha un domicilio coniugale idoneo. Anche la relazione dell’UEPE del 28.03.2025 risultava del tutto positiva, attestando i costanti rapporti con l’operatrice di riferimento, il buon rapporto con la moglie e la volontà di non ricadere nel reato.
L’analisi dei comportamenti recenti è stata dunque sottovalutata, e l’affermazione sulla mancata progressione della misura risulta sostanzialmente apodittica e disancorata dai dati istruttori più recenti. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Palermo, perché rinnovi la valutazione dell’istanza nel rispetto dei principi richiamati.
Nota della Redazione
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