Detenzione domiciliare per salute: ostativa la mancata collaborazione alle cure (Cass. pen. Sez. I n. 35162 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La detenzione domiciliare per gravi motivi di salute ex art. 147 cod. pen. e art. 47-ter ord. pen. presuppone che le condizioni cliniche del detenuto siano incompatibili con il regime carcerario e che l’ambiente detentivo non consenta cure adeguate. Il giudice di sorveglianza non può limitarsi a una valutazione astratta del quadro patologico, ma deve accertare in concreto le condizioni di salute, le terapie necessarie e l’incidenza del carcere sul peculiare quadro clinico. La mancata accettazione dei trattamenti offerti dalla struttura penitenziaria costituisce condizione ostativa alla positiva valutazione dell’istanza, non potendo il detenuto ostacolare le iniziative di cura e rimettere così alla propria scelta la permanenza in istituto.

Il Fatto

Il ricorrente, in espiazione di pena per cumulo con fine pena fissato al 2036 e sottoposto ad arresti domiciliari per un reato associativo in materia di stupefacenti, ha proposto istanza di detenzione domiciliare per gravi motivi di salute. Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha respinto la richiesta, rilevando che il detenuto è affetto da diabete insulino-dipendente, pregressa prostatite e sindrome bipolare, ma risulta costantemente seguito nell’istituto di Sulmona, dotato dei presidi sanitari necessari.

Il giudice ha valorizzato il comportamento non collaborativo dell’istante rispetto alle terapie e ha escluso condizioni incompatibili con la detenzione. Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi sei motivi, strettamente connessi, e li ritiene tutti infondati. Il ricorrente fonda le censure su un accertamento medico del 2021, ma il provvedimento impugnato dà conto di un monitoraggio costante e pluriennale: già con ordinanza del 10/04/2025 il Tribunale aveva valutato analoga istanza sulla base di una relazione sanitaria che descriveva tutte le patologie e attestava verifiche frequenti sull’adeguatezza delle terapie.

Da quella relazione emerge che il detenuto rifiutava la somministrazione di insulina secondo le prescrizioni, assumendone una dose inferiore o nulla, e che si opponeva persino all’ubicazione presso il reparto annesso all’infermeria centrale, necessario per un monitoraggio più agevole. La Corte sottolinea come il Tribunale abbia acquisito un’ulteriore relazione del 09/05/2025, dalla quale non sono emersi pericoli di vita né condizioni di assoluta incompatibilità con la detenzione, né profili di inadeguatezza delle strutture sanitarie carcerarie.

Il Collegio ribadisce il criterio di valutazione in concreto, richiamando Sez. I n. 49621 del 2023: il giudice di sorveglianza deve esaminare non solo il quadro patologico astratto e i presidi disponibili, ma anche l’incidenza dell’ambiente carcerario sul peculiare quadro clinico. Nella specie tale accertamento è stato compiuto e ha motivatamente escluso qualsiasi stato morboso o scadimento fisico al di sotto della soglia di dignità, secondo il principio di Sez. I n. 39853 del 2023.

La Corte valorizza poi il principio di Sez. I n. 7369 del 2022: la mancata accettazione dei trattamenti sanitari offerti dalle strutture carcerarie costituisce condizione ostativa alla positiva valutazione della richiesta di differimento della pena o di misura alternativa, non potendo essere consentito al detenuto di ostacolare le iniziative di cura necessarie. Il provvedimento impugnato ha quindi correttamente fondato il rigetto sulla constatazione che l’istante ha perseverato nell’ostacolare le cure senza valida ragione, rendendo superflua ogni ulteriore valutazione di contemperamento tra difesa sociale e tutela del diritto alla salute.

Quanto al settimo motivo, la Corte lo ritiene inconferente: nessun vizio dell’atto scaturisce dalla mancata notifica dell’ordinanza a uno dei codifensori, e in ogni caso l’eccezione è carente di interesse perché il provvedimento è stato comunque impugnato. Il ricorso è pertanto rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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