Travisamento della prova non decisivo e motivazione autosufficiente in cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 35223 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca il vizio di motivazione per travisamento della prova non può limitarsi ad allegare l’esistenza di atti processuali non considerati o non correttamente interpretati dal giudice di merito. È necessario, a pena di inammissibilità, individuare l’atto e il dato probatorio da esso emergente, dare prova della sua verità ed effettiva esistenza e dimostrare che esso inficia in modo decisivo l’intera coerenza della motivazione. Quando l’elemento asseritamente travisato non assume carattere di decisività, la motivazione della sentenza impugnata resta autosufficiente e resistente alle censure di legittimità, sorretta da argomenti logico-giuridici dotati di autonoma idoneità esplicativa.
Il Fatto
Il ricorrente era stato riconosciuto colpevole, dal Tribunale, del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada e condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000 di ammenda. La Corte d’appello, con sentenza del 14 marzo 2025, aveva confermato la decisione di primo grado.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui deduceva violazione di legge e vizio di motivazione. Il giudice del gravame, nel respingere le censure di appello, avrebbe valorizzato un elemento processuale ritenuto non vero, costituito dall’esistenza di precedenti penali specifici, utilizzandolo per escludere i benefici premiali, la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e la sostituzione della pena detentiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur facendo riferimento al dato processuale che si assume falso — l’asserito precedente specifico in realtà confluito in una pronuncia di estinzione del reato per messa alla prova — la motivazione della sentenza impugnata è risultata del tutto autosufficiente e resistente alle censure di legittimità, a prescindere dal dato che si assume travisato.
Il Collegio ha ribadito che il ricorso per travisamento della prova deve rispettare precise condizioni: identificare l’atto processuale cui si riferisce; individuare il dato probatorio da esso emergente e incompatibile con la ricostruzione del giudice; dare prova della verità di tale elemento e dell’effettiva esistenza dell’atto; indicare le ragioni per cui esso compromette in modo decisivo la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, come affermato da Sez. VI n. 10795 del 16.02.2021. Nel caso concreto il ricorrente si è limitato a menzionare in termini generici l’esistenza del dato travisato, omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza.
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte d’appello ha valorizzato l’elevatissimo tasso alcolemico, la condotta di guida spericolata e la personalità dell’appellante gravato da plurimi precedenti, elementi coerenti con i criteri dell’art. 133 cod. pen. In ordine alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudice di appello ne ha escluso l’applicazione con argomenti che prescindono dal profilo di abitualità nel reato, evidenziando il rilevante scostamento dal valore soglia del grado di ebbrezza (2,99 g/l), le modalità trasgressive della condotta e il grave turbamento arrecato alla sicurezza della circolazione stradale.
Riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva, il giudice distrettuale ha argomentato sull’impossibilità di un giudizio prognostico positivo in ordine all’efficacia dissuasiva della pena sostitutiva. Anche su tali argomenti il ricorrente ha omesso di misurarsi, senza dimostrare il carattere di decisività del dato travisato. Il trattamento sanzionatorio risulta poi determinato sulla base di criteri edittali improntati al minimo, rispetto ai quali il dato processuale asseritamente travisato è risultato del tutto irrilevante.
All’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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