Misure di prevenzione, motivazione del giudice del rinvio e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. I n. 33081 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi degli art. 10, comma 3, e art. 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Resta pertanto esclusa la deducibilità del vizio di manifesta illogicità della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendo essere denunciata la sola mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente. Il giudice del rinvio è tenuto a colmare le specifiche lacune motivazionali indicate nella sentenza rescindente, senza che il nuovo esame si estenda oltre il perimetro da questa tracciato. È inammissibile per aspecificità il ricorso che si limiti a riproporre la tesi già disattesa, senza misurarsi con la concreta ratio del provvedimento impugnato.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da un procedimento di prevenzione nel quale il Tribunale aveva applicato al proposto la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e disposto la confisca di cespiti formalmente intestati ai familiari, tra cui la terza interessata. La Corte di appello, in primo grado di impugnazione, aveva ridotto la durata della misura personale e restituito alcuni beni, confermando nel resto l’impianto ablatorio.

Su ricorso della terza interessata, questa Corte aveva annullato con rinvio il decreto per la mancata risposta alle doglianze dell’atto di appello. Il giudice del rinvio aveva confermato la confisca; un secondo annullamento aveva censurato il difetto di effettiva risposta ai quesiti formulati. Con il provvedimento oggi impugnato, la Corte di appello, decidendo in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello e confermato la confisca. La ricorrente deduce violazione di legge per inosservanza del d.lgs. n. 159 del 2011.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricognizione del perimetro devolutivo tracciato dalle sentenze rescindenti. Il primo annullamento non rimetteva in discussione l’intera posizione patrimoniale della terza interessata, ma era funzionale a colmare una lacuna motivazionale individuata nella provenienza della somma giacente sul conto corrente confiscato, indicata dalla difesa come derivante da assegni versati da un soggetto estraneo alla procedura. Il secondo annullamento confermava che l’accertamento richiesto riguardava la provvista bancaria e il solo profilo collegato della riferibilità a disponibilità provenienti dalla madre.

Il giudice del rinvio, secondo la Corte, ha colmato quella lacuna: ha esaminato il tema devoluto, ha rilevato la mancata prova della provenienza della provvista da un soggetto terzo e la non linearità della prospettazione difensiva, e ha indicato uno specifico profilo ostativo alla tesi difensiva. La motivazione non si è arrestata alla generica affermazione della provenienza illecita per il solo rapporto familiare con il proposto.

Di fronte a tale passaggio, il ricorso si limita a riproporre la tesi degli assegni provenienti da un soggetto estraneo, senza spiegare perché la risposta della Corte territoriale sarebbe apparente o inosservante del vincolo conformativo. La censura non si misura con il duplice rilievo posto a fondamento del decreto impugnato e manca di effettiva correlazione critica con la decisione.

La Corte ribadisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, restando esclusa la deducibilità della manifesta illogicità. Richiama il consolidato insegnamento delle Sezioni unite n. 33451 del 29/05/2014, secondo cui è denunciabile solo la motivazione omessa o del tutto apparente, e precisa che tale vizio ricorre quando il decreto omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato dalla parte (Sez. I n. 6636 del 07/01/2016; Sez. VI n. 33705 del 15/06/2016; Sez. II n. 20968 del 06/07/2020).

Nel caso concreto una motivazione esiste ed è calibrata sulle indicazioni delle rescindenti. Il ricorso non individua alcuna violazione di legge, ma sollecita una nuova lettura del materiale difensivo, non consentita in sede di legittimità. Il motivo è pertanto aspecifico e meramente reiterativo; segue la declaratoria di inammissibilità, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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