Reddito di cittadinanza: ignoranza dei requisiti è errore sulla legge penale (Cass. pen. Sez. III n. 35212 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ignoranza o l’errore in cui versi chi richieda il reddito di cittadinanza, ritenendosi in possesso dei requisiti di accesso, non integra un errore su legge diversa da quella penale ai sensi dell’art. 47, terzo comma, cod. pen. Le disposizioni del D.L. n. 4 del 2019 che fissano i requisiti del beneficio integrano infatti il precetto penale dell’art. 7, nel quale sono incorporate, con la conseguenza che l’errore si risolve in errore sulla legge penale. Tale errore è inescusabile quando la normativa non presenta connotati di cripticità e non si riscontra un caos interpretativo. L’abrogazione del delitto disposta dall’art. 1, comma 318, legge n. 197 del 2022 è irrilevante per i fatti commessi in vigenza della norma incriminatrice.
Il Fatto
Con sentenza del dicembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Asti, all’esito di giudizio abbreviato, ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 7 D.L. n. 4 del 2019 per insussistenza dell’elemento soggettivo, ravvisando il difetto del dolo nella supposta ignoranza della legge.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 5 cod. pen. in relazione agli artt. 2 e 7 D.L. n. 4 del 2019. Secondo il ricorrente il giudice di merito avrebbe assolto consentendo all’imputato di invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale, senza confrontarsi con la disciplina dell’errore sulla legge penale.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione accoglie il ricorso e ribadisce un principio già espresso in materia di reddito di cittadinanza. Le norme che stabiliscono i requisiti di accesso al beneficio non costituiscono legge extrapenale: esse integrano il precetto contenuto nell’art. 7 D.L. n. 4 del 2019 e in esso sono incorporate, poiché la norma incriminatrice punisce chi rende false indicazioni nella autodichiarazione finalizzata all’ottenimento del beneficio.
Ne deriva che l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto al reddito, pur in assenza dei requisiti, si risolve in ignoranza o errore sulla legge penale. Non è sostenibile, osserva il Collegio, che ricorra l’inevitabilità dell’ignoranza: la normativa in tema di concessione del beneficio non presenta connotati di cripticità e non è riscontrabile una situazione di caos interpretativo o di assoluta estraneità del precetto alla sensibilità del cittadino.
La Corte richiama sul punto la giurisprudenza consolidata, in particolare Sez. III n. 44924 del 2023 e Sez. III n. 7541 del 24.01.2024, che hanno affermato l’irrilevanza, per i fatti anteriori, dell’abrogazione del delitto disposta dall’art. 1, comma 318, legge n. 197 del 2022. Viene altresì evocato, per l’analogo istituto del patrocinio a spese dello Stato, il principio della Sez. IV n. 14011 del 12.02.2015, secondo cui è inescusabile l’errore che cade sulla struttura del reato o su norme e termini di altre branche del diritto introdotte nella norma penale a integrazione della fattispecie.
Il Collegio precisa infine che la recente pronuncia della Corte costituzionale n. 31 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), D.L. n. 4 del 2019 nella parte relativa al requisito dei cinque anni di residenza, non incide sulla fattispecie esaminata, avuto riguardo alla data di ingresso nel territorio italiano e a quella del commesso reato. La sentenza è dunque annullata con rinvio al Tribunale di Asti, in diversa persona fisica, per nuovo esame sul punto, nella prospettiva della disciplina dell’errore sulla legge penale.
Nota della Redazione
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