Revoca sospensione condizionale e mancata valutazione della non irrevocabilità (Cass. pen. Sez. 1 n. 24793/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena per la terza concessione del beneficio ex art. 168, comma 4, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve accertare l’irrevocabilità di tutte le sentenze rilevanti ai fini del computo delle concessioni, in quanto una sentenza non ancora passata in giudicato non può essere considerata ai fini della revoca. La mancata valutazione di una memoria difensiva che eccepisca la pendenza di un ricorso per cassazione, se l’argomento è rilevante ai fini della decisione, integra un vizio di motivazione del provvedimento, che deve essere annullato con rinvio.
Il Fatto
Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza del pubblico ministero e revocava la sospensione condizionale della pena concessa al condannato con sentenza del 15 giugno 2022, ai sensi dell’art. 168, comma 4, cod. pen., in quanto il beneficio era stato concesso per la terza volta. Avverso tale provvedimento, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo che una delle due ulteriori sentenze in cui era stato concesso il beneficio non era ancora irrevocabile, poiché contro di essa era stato proposto ricorso per cassazione il 18 luglio 2022, non ancora deciso. Il giudice dell’esecuzione non aveva valutato tale eccezione, non essendo la memoria difensiva pervenuta alla sua attenzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Marsala. Ha preliminarmente osservato che, trattandosi di un vizio di motivazione dedotto in relazione alla mancata valutazione di una memoria difensiva, la Corte di legittimità poteva accedere all’esame diretto degli atti, ai sensi del principio affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792/2001, Policastro), per verificare la fondatezza della censura.
Dall’esame degli atti è emerso che all’interno del fascicolo trasmesso dal giudice del merito era presente un’annotazione di cancelleria che dava atto del rinvenimento, dopo l’udienza camerale e la notifica dell’ordinanza impugnata, di una memoria trasmessa dal difensore via PEC, nella quale era dedotta la non irrevocabilità di una delle sentenze e alla quale era allegato un ricorso per cassazione. La Corte ha quindi rilevato che il giudice dell’esecuzione, non essendo stata portata alla sua attenzione la memoria, non aveva potuto valutare l’eccezione difensiva, che era rilevante ai fini della decisione, in quanto la non irrevocabilità di una delle sentenze utilizzate per il computo delle concessioni del beneficio avrebbe potuto escludere la sussistenza del presupposto della terza concessione.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la mancata valutazione di una memoria difensiva, pur non integrando, di per sé, una nullità del provvedimento impugnato, può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione (Sez. 1, n. 26536/2020, Cilio; Sez. 3, n. 23097/2019, Capezzuto; Sez. 5, n. 51117/2017, Mazzaferro). Nel caso di specie, la deduzione sulla non irrevocabilità della sentenza costituiva un argomento decisivo, e la sua mancata valutazione ha reso carente e viziata la motivazione dell’ordinanza di revoca. La Corte ha infine dato atto che, nel corso del giudizio di legittimità, la cancelleria del giudice del merito aveva confermato il rinvenimento del ricorso per cassazione sulla casella PEC dell’ufficio.
Implicazioni Pratiche
- Verifica dell’irrevocabilità ai fini del computo: il difensore che eccepisca la non irrevocabilità di una sentenza ai fini del computo delle concessioni del beneficio della sospensione condizionale deve documentare tempestivamente la pendenza del ricorso per cassazione, depositando la memoria e la copia dell’atto di impugnazione; il giudice dell’esecuzione, a sua volta, è tenuto ad accertare l’irrevocabilità di tutte le sentenze rilevanti, non potendo limitarsi al dato formale della molteplicità delle concessioni.
- Valutazione delle memorie difensive nel procedimento di esecuzione: nel procedimento di esecuzione, la mancata valutazione di una memoria difensiva che contenga eccezioni rilevanti ai fini della decisione integra un vizio di motivazione del provvedimento, censurabile in sede di legittimità; il difensore deve assicurarsi che la memoria pervenga effettivamente all’attenzione del giudice, anche attraverso il deposito presso la cancelleria.
- Onere della prova della pendenza del ricorso: il condannato che eccepisca la non irrevocabilità di una sentenza ai fini del computo delle concessioni della sospensione condizionale ha l’onere di provare la pendenza del ricorso per cassazione, mediante la produzione dell’atto di impugnazione e della ricevuta di deposito; in difetto, il giudice può legittimamente considerare la sentenza come irrevocabile, salva diversa prova.
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