Furto di energia elettrica e aggravante della violenza sulle cose (Cass. pen. Sez. VII n. 35357 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, sussiste l’aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui l’agente, per commettere il fatto, impiega energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento o la trasformazione della cosa altrui, ovvero determinandone il mutamento di destinazione. L’utilizzo illegittimo della corrente elettrica mediante allaccio abusivo all’impianto si realizza necessariamente con violenza sulle cose, integrando la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen. È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo di ricorso che si risolva in una rivalutazione delle fonti probatorie, senza individuare specifici travisamenti delle emergenze valorizzate dai giudici di merito.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 02.05.2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo del 29.09.2023, che aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 133 di multa. L’addebito riguardava l’utilizzo illegittimo di corrente elettrica mediante collegamento di due conduttori alla morsettiera del quadro centralizzato.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo il travisamento della prova in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulla cosa.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo era volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e priva di pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Nel merito della doglianza, la Corte ha osservato che i giudici di appello, con motivazione conforme ai principi ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, hanno riconosciuto l’aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen. sulla base del fatto che l’utilizzo illegittimo della corrente elettrica mediante allaccio abusivo si realizza necessariamente mediante la violenza sulle cose.

Nel caso di specie, il collegamento di due conduttori alla morsettiera del quadro centralizzato, al fine di alimentare l’appartamento abitato dall’imputato, aveva provocato il distacco dei fili della rete e il loro parziale danneggiamento.

La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in tema di furto, l’aggravante della violenza sulle cose sussiste ogni qualvolta il soggetto, per commettere il fatto, faccia uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento o la trasformazione della cosa altrui, ovvero ne determini il mutamento di destinazione, richiamando sul punto Sez. 5, n. 24029 del 14/05/2010, Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, Sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008 e Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014.

Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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