Inammissibile il ricorso per motivi generici sulla dosimetria della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 35356 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità dei motivi l’impugnazione che non indichi la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione censurata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, non potendo ignorare le affermazioni del provvedimento impugnato senza incorrere nel vizio di aspecificità. In tema di dosimetria della pena, il giudice di merito esercita la discrezionalità conferitagli dalla legge attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della valutazione di uno o più dei criteri dell’art. 133 cod. pen., con riferimento al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. Il sindacato di legittimità è pertanto ammissibile solo quando la quantificazione della pena e il bilanciamento costituiscano il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palermo che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto pluriaggravato ex artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di mancanza assoluta di motivazione in riferimento sia alla pronuncia di responsabilità penale a suo carico, sia alla determinazione della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto le censure prospettate del tutto generiche e aspecifiche, osservando che esse non tengono conto della motivazione della sentenza impugnata. Il Collegio ha ricordato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi quando manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione.

Il ricorrente, in particolare, non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità. A sostegno di tale principio la Corte richiama i propri precedenti, segnatamente Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945 e Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822.

Quanto al secondo profilo, la Corte ha escluso che ricorra alcun vizio di motivazione in punto di determinazione della pena. I giudici di merito hanno confermato l’entità della pena comminata dal Tribunale alla luce del richiamo alla gravità del fatto ex art. 133 cod. pen., assunto a parametro di valutazione anche ai fini del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.

Il Collegio ha ribadito che in tema di dosimetria il giudice del merito esercita la discrezionalità conferitagli dalla legge mediante l’enunciazione, anche sintetica, della valutazione eseguita su uno o più dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., richiamando sul punto Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, Rv. 269196, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Rv. 239754 e, per il bilanciamento, Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 e Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450.

Ne consegue che il sindacato di legittimità è ammissibile solo quando la quantificazione e il bilanciamento costituiscano il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, evenienza da escludersi nel caso di specie. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, secondo il principio espresso dalla Corte cost., sent. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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