Pene sostitutive e motivazione sul diniego: insindacabilità del merito (Cass. pen. Sez. VII n. 35361 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’applicazione delle pene sostitutive costituisce esercizio di un potere discrezionale riconducibile all’art. 58 legge n. 689/1981. Il giudice che decide se applicare una pena sostitutiva e quale scegliere deve valutare quale sia la più idonea alla rieducazione del condannato e se, mediante opportune prescrizioni, sia possibile prevenire il pericolo di commissione di altri reati. A tal fine deve tenere conto dei criteri dell’art. 133 cod. pen., quindi anche dei precedenti penali dell’imputato. Se la motivazione è congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria, la decisione sul diniego non è sindacabile in sede di legittimità. La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità resta esclusa, nei reati di cui all’art. 186 cod. strada, quando l’imputato abbia provocato un incidente stradale.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla corte d’appello per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada. Propone ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, con violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 545-bis cod. proc. pen., per il diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e per la mancata applicazione delle pene sostitutive previste dagli artt. 53 e seguenti legge n. 689/1981. La questione arriva davanti alla Corte per verificare se il giudice di merito abbia congruamente escluso le sanzioni sostitutive.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato. Sul lavoro di pubblica utilità, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il divieto imposto dall’art. 186, comma 9-bis cod. strada, poiché l’imputato ha provocato un incidente stradale.
Quanto alle altre pene sostitutive, i giudici di merito hanno escluso le condizioni applicative valutando la personalità dell’imputato e i criteri dell’art. 133 cod. pen. La corte territoriale ha valorizzato i plurimi precedenti specifici, sintomatici di una personalità negativa, e l’oggettiva gravità del fatto, concludendo per l’inaffidabilità del condannato e per l’inidoneità delle sanzioni a prevenire la reiterazione di ulteriori reati.
Il Collegio ricorda che il novellato art. 58 legge n. 689/1981 impone al giudice, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello sceglierla, di valutare la pena più idonea alla rieducazione e la possibilità di prevenire, con opportune prescrizioni, il pericolo di nuovi reati. Nel motivare sull’applicazione o sul diniego, il giudice deve ancora tenere conto dei precedenti penali dell’imputato, come affermato dai precedenti richiamati (Sez. IV n. 42847 del 11.10.2023; Sez. IV n. 636 del 29.11.2023).
Poiché la motivazione risulta congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria, essa non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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