Patrocinio a spese dello Stato: attenuanti non neutralizzano presunzione di reddito eccedente (Cass. pen. Sez. IV n. 35427 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini dell’operatività della presunzione di reddito eccedente i limiti previsti, prevista dall’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 per i condannati in via definitiva per il delitto aggravato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, è irrilevante la concessione delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti. Tale statuizione incide, infatti, esclusivamente sulla quantificazione della pena, di cui determina la mitigazione, ma non elide il riconoscimento del fatto e dell’aggravante ad effetto speciale, che, divenuti definitivi, fanno presumere superata ex lege la soglia reddituale. Il giudice dell’opposizione deve pertanto rigettare la richiesta di ammissione, restando estranea al giudizio ogni valutazione sul bilanciamento delle circostanze, che attiene al solo trattamento sanzionatorio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con decreto dell’08/11/2024 la Corte di appello di Cagliari rigettava la richiesta; l’opposizione proposta avverso detto decreto veniva respinta con ordinanza del Presidente della medesima Corte di appello in data 24/03/2025.

Avverso l’ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione all’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002. Il ricorrente sostiene che la presunzione di reddito eccedente non potrebbe trovare applicazione, essendogli state concesse in sede di rinvio le attenuanti generiche, valutate prevalenti sulle aggravanti.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla corretta lettura della norma invocata. L’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che, nei confronti dei richiedenti condannati in via definitiva per il delitto aggravato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, il reddito si presume eccedente i limiti previsti per l’ammissione al beneficio. Si tratta di una presunzione legale che opera in presenza di una condanna definitiva per quel titolo di reato, senza margini di valutazione discrezionale da parte del giudice.

Il Collegio rileva che l’intervenuta concessione delle attenuanti generiche e la loro comparazione con la riconosciuta aggravante hanno inciso esclusivamente sulla quantificazione della pena, determinandone la mitigazione. Restano invece fermi la ritenuta configurabilità del delitto in materia di stupefacenti e il riconoscimento dell’aggravante ad effetto speciale. Tali statuizioni, divenute definitive, fanno presumere ex lege superata la soglia reddituale.

Il ragionamento del giudice di merito viene quindi confermato: il bilanciamento delle circostanze non tocca l’accertamento del fatto né la qualificazione giuridica dello stesso, ma riguarda il solo trattamento sanzionatorio. Su questa base l’unico motivo di ricorso è ritenuto destituito di fondamento.

La Corte richiama, a sostegno, un proprio precedente in tema di misure alternative, ove si è affermato che ai fini dell’ammissione alla detenzione domiciliare è ostativo il riconoscimento di colpevolezza in relazione a uno dei delitti tassativamente indicati negli artt. 47 e 4-bis legge n. 354 del 1975 e nell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., a nulla rilevando la riconosciuta equivalenza o prevalenza di circostanze attenuanti sulle aggravanti, che riguarda il solo trattamento sanzionatorio (Sez. I n. 27557 del 2010, in fattispecie relativa a condanna per cessione di stupefacenti aggravata a norma dell’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990).

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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