Revoca della patente non automatica senza aggravanti di ebbrezza (Cass. pen. Sez. IV n. 35429 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che applichi la revoca della patente di guida, in luogo della sospensione, deve dare conto in modo puntuale delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere la condotta altamente pericolosa per la vita e l’incolumità delle persone. I criteri di riferimento non sono quelli dell’art. 133 cod. pen., ma quelli dell’art. 218, comma 2, cod. strada, con la conseguenza che le motivazioni sulla commisurazione della pena e sulla sanzione amministrativa accessoria restano autonome e non possono essere raffrontate per un’eventuale incoerenza del provvedimento. L’omessa o meramente apparente motivazione sul punto rende la statuizione revocatoria illegittima.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, con sentenza del 02/04/2025, applicava all’imputata la pena di un anno e quattro mesi di reclusione, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, e disponeva la revoca della patente di guida per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.
L’imputata proponeva ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’art. 222, comma 2, cod. strada e il vizio di motivazione: dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, in assenza delle aggravanti di cui ai commi secondo e terzo delle citate fattispecie, la revoca non può essere automatica, dovendo il giudice motivare specificamente le ragioni dell’applicazione di una sanzione tanto severa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada nella parte in cui non consente al giudice, in caso di condanna o di applicazione della pena a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., di disporre in alternativa la sospensione della patente allorché non ricorra alcuna delle aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo.
Ne deriva che l’automatismo sanzionatorio si giustifica solo per le violazioni più gravi, sanzionate con le pene più elevate. In queste ipotesi il giudice deve poter valutare le circostanze del caso e applicare, secondo la gravità della condotta e tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, la sanzione meno afflittiva della sospensione in luogo della revoca.
Pertanto, in assenza delle aggravanti, chi applichi la revoca deve dare conto in modo puntuale delle ragioni che hanno indotto a ritenere la condotta altamente pericolosa, potendo desumerle dall’entità del danno, dalla gravità della violazione e dal pericolo per la collettività (richiamate Sez. IV n. 12457 del 08/02/2024 e Sez. IV n. 13747 del 23/03/2022).
La Corte precisa inoltre che, ove sia applicata la sospensione, opera anche l’art. 222, comma 2-bis, cod. strada, che prevede la diminuzione di un terzo della sanzione in caso di patteggiamento. Nel caso concreto il giudice di prime cure si era limitato a disporre la revoca richiamando l’art. 222, comma 2, d.lgs. n. 285/1992, senza indicare alcuna ragione giustificativa, né tale carenza poteva essere colmata dalla trama complessiva della motivazione.
La sentenza è quindi annullata limitatamente alla revoca della patente, con rinvio al Tribunale di Crotone per nuovo esame sul punto, restando irrevocabili le rimanenti statuizioni.
Nota della Redazione
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