Inammissibile il ricorso sui buoni lavoro e credito d’imposta ACE (Cass. pen. Sez. II n. 41751 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, il ricorso che si limiti a riproporre le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità, tanto più in presenza di una doppia conforme. I buoni lavoro non integrano una variazione in aumento del capitale proprio rilevante ai fini della deduzione ACE, costituendo titolo di debito o atto di liberalità privi di valore di mercato. Integra la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte la costituzione di un trust fittizio, anche quando l’atto persegua finalità ulteriori rispetto a quella fiscale, non essendo richiesto che quest’ultima sia esclusiva. La richiesta di rateizzazione non esclude il dolo specifico.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 04.02.2025, confermava il giudizio di primo grado in punto di responsabilità, di qualificazione circostanziale del fatto e di dosimetria sanzionatoria, per delitti di natura tributaria, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea esclusione del credito d’imposta ACE, l’insussistenza della fattispecie fraudolenta e dell’amministrazione di fatto, la mancata declaratoria di estinzione della società per intervenuta estinzione e il trattamento sanzionatorio eccessivo, oltre alla mancata esclusione della confisca.
Disposta la trattazione orale, il ricorrente chiedeva di presenziare all’udienza e trasmetteva personalmente memorie e documentazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 613, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., davanti alla Corte le parti private sono rappresentate dai difensori: il diritto di partecipazione è assicurato attraverso la difesa tecnica, non essendo prevista attività istruttoria. Le memorie difensive, poi, devono essere sottoscritte, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Cassazione; di conseguenza, della documentazione trasmessa personalmente dal ricorrente non può tenersi conto ai fini della decisione.
Nel merito, i motivi sono dichiarati tutti manifestamente infondati, perché non si confrontano con le argomentazioni della Corte territoriale e scivolano verso l’inammissibilità per difetto di specificità, tenuto conto della conformità verticale delle decisioni. Il primo motivo ripropone pedissequamente le doglianze di secondo grado. Quanto all’ACE, la Corte richiama l’art. 1 del d.lgs. n. 74/2011 e i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva da esso considerati: in tali categorie non rientrano i buoni lavoro, titolo di debito che la società ha trasformato in quota di partecipazione al Fondo Nazionale di Sviluppo Economico, falsando l’ammontare del patrimonio netto.
La Corte esclude poi l’estinzione del reato, rilevando che l’estinzione della società rileva solo ai fini dell’illecito amministrativo e riguarda una sola delle società del gruppo. Quanto alla sottrazione fraudolenta, richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato anche la stipulazione di un negozio simulato, reato di pericolo concreto per il quale non è necessaria una procedura di riscossione in atto; il dolo specifico sussiste pure quando l’atto persegua finalità ulteriori. Il trust è ritenuto fittizio perché l’imputato cumulava le qualità di settlor e trustee con la disponibilità del bene uti dominus; l’atto è nullo ex art. 1418 cod. civ. per contrarietà all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000. Configurabile è anche l’autoriciclaggio, per il mutamento dell’intestazione soggettiva del bene idoneo a ostacolare l’individuazione della provenienza illecita.
Sul trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha motivato sulla gravità dei fatti e sui precedenti penali, escludendo elementi positivamente apprezzabili ai fini delle circostanze attenuanti generiche. L’ultimo motivo, sulla confisca, è inammissibile per deficit di specificità. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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