Ricorso inammissibile senza prova di resistenza sulle intercettazioni (Cass. pen. Sez. 2 n. 12748 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca l’inutilizzabilità di un elemento probatorio, ove non si illustri la concreta incidenza dell’eventuale eliminazione di tale elemento sull’insieme delle risultanze probatorie poste a fondamento dell’epilogo decisorio (c.d. prova di resistenza). Gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento. È altresì inammissibile la questione, avente ad oggetto il difetto del potere di rappresentanza del querelante, che si fondi su elementi di fatto il cui scrutinio è riservato al giudice di merito e che sia stata dedotta per la prima volta in sede di legittimità, interrompendo la catena devolutiva.
Il Fatto
Con sentenza del 23 aprile 2025, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ha riqualificato nei confronti di uno degli imputati il reato originariamente contestato di riciclaggio in quello di truffa aggravata, rideterminando la pena; nei confronti dell’altro imputato, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., ha ridotto la pena inflitta in primo grado.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo distinti motivi. Il primo denuncia l’inutilizzabilità delle intercettazioni, per essere state compiute a mezzo di impianti installati presso una Procura diversa da quella competente, in assenza del decreto motivato del pubblico ministero; il secondo contesta la validità della proroga delle operazioni per la mancanza del requisito dei gravi indizi di reato; un ulteriore motivo riguarda l’inesistenza del diritto di proporre querela per difetto del potere di rappresentanza in capo al soggetto che l’aveva presentata. L’altro ricorrente censura invece la ritenuta consapevolezza e volontà di concorrere nel delitto, nonché il diniego della sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Quanto ai primi due motivi, aventi ad oggetto la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni, ha chiarito che, quando si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della c.d. prova di resistenza, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 23868 del 2009, Fruci, e di Sez. 2, n. 7986 del 2017, La Gumina. Nella specie, il ricorrente non aveva assolto l’onere dimostrativo della concreta incidenza che le conversazioni ritenute inutilizzabili avrebbero avuto sull’insieme delle risultanze probatorie già vagliate dai giudici di merito e poste a fondamento dell’epilogo decisorio.
Il terzo motivo, relativo al difetto del potere di rappresentanza del querelante, è stato ritenuto inammissibile perché non dedotto in appello. La Corte ha precisato che la questione, fondata su elementi di fatto, non è scrutinabile in sede di legittimità ed è riservata al giudice di merito; dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, costituisce un novum che interrompe la catena devolutiva, con conseguente applicazione degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., richiamando Sez. 4, n. 10611 del 2012.
Quanto al primo motivo dell’altro ricorrente, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché, a prescindere dai vizi formalmente denunciati, risultava privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterativo di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello. La decisione di responsabilità era stata fondata su molteplici elementi — documentazione acquisita, informazioni provenienti dalla cooperazione internazionale di polizia, analisi dei dati rinvenuti nella memoria del telefono cellulare e del computer — fornendo una motivazione logica e coerente con le risultanze processuali.
Il secondo motivo è stato infine dichiarato manifestamente infondato, avendo i giudici di merito correttamente fondato il diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sul contegno processuale dell’imputato, che non aveva manifestato alcuna autocritica e aveva sminuito il disvalore delle proprie condotte, rendendo plausibile una prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva. La Corte ha escluso che rilevi l’utilizzo di una motivazione comune a quella di altri imputati, qualora gli elementi valutabili siano i medesimi. In ragione dell’inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, mentre è stata rigettata la richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile, in quanto depositata oltre il termine di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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