Sequestro preventivo in Cassazione solo violazione di legge non vizio motivazione (Cass. pen. Sez. VI n. 35440 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione può dedurre esclusivamente la violazione di legge e non anche il vizio di motivazione. La violazione di legge ricorre solo quando la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente, difettando i requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice. È pertanto inammissibile il ricorso che prospetti il vizio di illogicità manifesta, denunciabile solo con il motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen., ovvero solleciti una diversa lettura del quadro indiziario o un travisamento della prova. Nel sequestro preventivo lo standard probatorio è quello del fumus commissi delicti, fondato su sufficienti indizi e non su gravi indizi di colpevolezza.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, ha annullato il sequestro preventivo di una somma di denaro disposto dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di un veterinario convenzionato di una azienda sanitaria provinciale, indagato per associazione per delinquere, falso e corruzione. Secondo la tesi di accusa, l’indagato avrebbe omesso le dovute ispezioni presso gli stabulari di un ateneo in cambio di incarichi di docenza e di pubblicazioni scientifiche.
Il giudice del riesame ha ritenuto insussistente il fumus commissi delicti: al di là della contestualità tra prestazione e controprestazione, non emergevano altri elementi indiziari idonei a dimostrare un collegamento funzionale tra le funzioni ispettive e gli incarichi ricevuti. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo il vizio di motivazione per omissione e l’inosservanza della legge processuale.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché articolato su motivi non consentiti. Il punto di partenza è il disposto dell’art. 325 cod. proc. pen.: avverso i provvedimenti in materia di sequestro preventivo è deducibile in cassazione la sola violazione di legge, con esclusione del vizio di motivazione.
La Corte richiama la nozione restrittiva di violazione di legge elaborata dalla giurisprudenza: essa sussiste solo quando la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente, mancando i requisiti minimi per comprendere la vicenda e l’iter logico del giudice. Non è invece prospettabile in sede di legittimità il vizio di illogicità manifesta, deducibile solo con lo specifico motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (sul punto Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
La sentenza ricorda poi la differenza tra misure cautelari personali e reali. Le prime presuppongono la valutazione della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., da intendersi come elevata probabilità di colpevolezza. In materia di sequestro preventivo, invece, lo standard probatorio è meno rigoroso: è sufficiente la ricostruzione della vicenda al livello del fumus commissi delicti, con sufficienti indizi del reato, senza che al giudice cautelare sia demandato un giudizio anticipato di responsabilità.
Applicando tali principi, il provvedimento impugnato non presenta alcun deficit motivazionale. Il Tribunale del riesame ha offerto una spiegazione succinta ma congrua: ha dato atto della fragilità del quadro indiziario e della neutralità del mero dato temporale nel desumere il collegamento tra prestazione e controprestazione. L’iter logico della decisione è dunque ricostruibile e l’obbligo di motivazione risulta rispettato.
Il Procuratore ricorrente, nel lamentare una visione parcellizzata degli atti, ha in realtà sollecitato una diversa lettura del materiale investigativo e ha prospettato un travisamento della prova per omissione: censure non deducibili in questa sede. Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.