Confisca facoltativa del veicolo per stabile destinazione al reato (Cass. pen. Sez. 5 n. 12261 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca facoltativa di cui all’art. 240, primo comma, cod. pen. postula la sussistenza di un rapporto di strumentalità qualificata tra il bene e il reato, desumibile dalla stabile destinazione della res all’attività criminosa. Detta stabile destinazione non richiede necessariamente una modifica strutturale del bene, che costituisce solo uno degli elementi dai quali è possibile desumere la correlazione, potendo essa essere legittimamente inferita dal sistematico impiego del veicolo per la commissione di una pluralità di reati, dalla loro omogeneità e distribuzione temporale, nonché dal numero di correi trasportati. È legittima la confisca dell’autovettura utilizzata dall’autore del furto per raggiungere il luogo di esecuzione del reato e, successivamente, per nascondere e trasportare altrove la refurtiva, ancorché l’impiego della stessa non possa ritenersi indispensabile.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trento, su richiesta delle parti, applicava all’imputato la pena concordata, disponendo contestualmente la confisca facoltativa dell’autovettura di sua proprietà. Il veicolo era stato utilizzato per accompagnare l’imputato e i correi sul luogo di commissione di alcuni episodi di furto con violenza sulle cose. Avverso la sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, ritenendoli sostanzialmente sovrapponibili nella dedotta insussistenza dei presupposti per la confisca facoltativa. Il ricorrente sosteneva, in particolare, che l’impiego del veicolo per il trasporto sul luogo del reato non integrasse quella strumentalità qualificata tra bene e reato necessaria ai fini della misura ablativa, anche in ragione dell’assenza di modifiche strutturali che rendessero l’auto stabilmente destinata all’attività criminosa.
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando come il giudice di merito avesse correttamente accertato la stabile destinazione del bene alla commissione dei reati. Tale conclusione è stata tratta da una pluralità di elementi: l’utilizzo del veicolo per la commissione di cinque dei furti contestati, l’omogeneità dei reati commessi, la loro distribuzione in un arco temporale di quattro mesi e il numero di correi accompagnati sul posto. La Corte ha valorizzato anche il sistematico ricorso ad altri veicoli riconducibili al gruppo, evidenziando l’adozione di modalità ricorrenti e l’inserimento del bene in un quadro di azioni criminose non occasionali ma programmate.
Quanto all’argomento concernente l’assenza di modifiche strutturali, la Corte ha chiarito che l’asservimento di un’autovettura alla commissione di reati e la sua intrinseca pericolosità non postulano necessariamente alcuna alterazione del bene. La giurisprudenza di legittimità, citata dalla sentenza impugnata, individua la modifica strutturale solamente come uno degli elementi da cui è possibile desumere la stabile correlazione tra il bene e il reato. Il collegio ha richiamato il principio secondo cui è legittima la confisca di un’autovettura utilizzata dall’autore del furto per raggiungere il luogo di esecuzione del reato e, successivamente, per trasportare la refurtiva, ancorché l’impiego non sia indispensabile.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, giudicando la motivazione della sentenza impugnata congrua e completa, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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