Detenzione di stupefacente: la destinazione allo spaccio è elemento costitutivo da provare (Cass. pen. Sez. VI n. 35434 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La destinazione della sostanza stupefacente all’uso personale non ha natura di causa di non punibilità: la destinazione allo spaccio è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa. Non spetta all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale dello stupefacente di cui sia stato trovato in possesso. È viziata la motivazione che fonda la finalità di cessione su un travisamento del quantitativo di dosi ricavabili e su elementi dal significato non univoco, come l’assenza di documenti di riconoscimento, a fronte di un quantitativo esiguo e di modalità di confezionamento compatibili con il consumo personale. Ne deriva l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all’esclusione della destinazione della sostanza a uso esclusivamente personale: dalla quantità detenuta non si sarebbero potute ricavare le dosi medie singole ipotizzate, e il travisamento del fatto sarebbe evidente perché lo stupefacente era contenuto in un unico involucro, non già suddiviso in dosi confezionate. Con il secondo motivo ha contestato la mancata applicazione dell’art. 62, n. 4, cod. pen., negata in base ai proventi verosimilmente ricavabili dalla cessione.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione accoglie il primo motivo, ritenendolo assorbente. Il passaggio centrale è di ordine sostanziale e processuale insieme: la destinazione all’uso personale non è una causa di non punibilità, ma il rovescio dell’elemento costitutivo della fattispecie. È la destinazione allo spaccio a integrare il reato di illecita detenzione, ed è quindi la pubblica accusa a doverne fornire la prova.
Da qui la conseguenza sull’onere probatorio: non è l’imputato a dover dimostrare che lo stupefacente era destinato al consumo personale. La Corte richiama sul punto un proprio precedente, Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Brambati, Rv. 241468.
I giudici di merito hanno applicato tali principi in modo scorretto. Hanno ritenuto che il ricorrente detenesse 57 dosi già confezionate di hashish, cioè dosi già suddivise e pronte per la cessione. La stessa ricostruzione in fatto, però, attestava il contrario: all’atto del controllo di polizia il ricorrente ha lasciato cadere a terra un unico involucro contenente 8,08 grammi di hashish, da cui si sarebbero potute ricavare 57 dosi medie singole. Il principale elemento fattuale posto a sostegno della finalità di cessione è, dunque, frutto di travisamento.
La Corte censura anche la valorizzazione di elementi dal significato non univoco, come l’assenza di documenti di riconoscimento: si tratta di circostanza del tutto irragionevolmente utilizzata a fini dimostrativi, tanto più a fronte di un quantitativo di droga esiguo e di modalità di confezionamento e custodia pienamente compatibili con una destinazione al consumo personale. L’impianto argomentativo dei giudici di merito non è dunque adeguato rispetto a un elemento costitutivo della fattispecie contestata, ossia la destinazione dello stupefacente a fini di cessione a terzi.
Si impone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio sul punto, davanti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Nota della Redazione
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