Connivenza passiva e colpa grave ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. IV n. 35428 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la connivenza passiva di chi assiste alla consumazione di un reato altrui, senza parteciparvi, può integrare la colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo. Ciò accade quando l’atteggiamento si sostanzi in un’inerzia a fronte di una possibilità di agire altrimenti, anche solo sollecitando l’intervento delle forze dell’ordine. Il giudice della riparazione valuta gli elementi probatori con giudizio ex ante e autonomo rispetto al merito, non dovendo stabilire se la condotta integri reato, ma se abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Rilevano, a tal fine, anche i fatti accertati nel processo di cognizione, ancorché ritenuti insufficienti per la condanna.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano aveva rigettato la richiesta di riparazione, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., presentata da un soggetto che aveva subito custodia cautelare in carcere e successivamente arresti domiciliari in un procedimento per rapina e lesioni. L’imputato era stato assolto in primo grado, con decisione confermata in appello.
Il giudice della riparazione aveva ravvisato la condizione ostativa della colpa grave nella condotta del ricorrente, consistita nell’avere assistito all’aggressione della vittima senza difenderla e senza attivarsi per chiamare le forze dell’ordine. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della condizione ostativa.
La Motivazione della Corte
La Sezione IV ha rigettato il ricorso, ritenendo il motivo infondato. Il giudice della riparazione, sulla scorta della sentenza assolutoria, aveva valorizzato elementi di fatto ritenuti provati: il riconoscimento del ricorrente da parte della persona offesa e la sua ammissione di avere assistito all’aggressione da posizione ravvicinata senza attivarsi in alcun modo. Tale condotta è stata qualificata come connivente e gravemente colposa, in quanto espressione della violazione dei doveri di solidarietà sociale.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la colpa può essere integrata da un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, esso sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale; si concretizzi nel tollerare che il reato sia consumato da chi sia titolare di una posizione di garanzia; ovvero abbia oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, con prova della conoscenza dell’attività criminosa (Sez. 4 n. 4113 del 13/01/2021, Rv. 280391; Sez. 3 n. 22060 del 23/01/2019, Rv. 275970; Sez. 4 n. 15745 del 19/02/2015, Rv. 263139). È sufficiente l’integrazione di uno solo dei profili per escludere la riparazione.
I tre profili sono spesso difficilmente distinguibili e riducibili a un’accondiscendenza alla libertà dell’azione del reo, connotata dalla noncuranza rispetto alla violazione di precetti penali e alla lesione di beni giuridici protetti (Sez. 4 n. 33999 del 14/06/2022). Ciò che rileva è che la connivenza si sostanzi in un’inerzia a fronte di una possibilità di agire altrimenti rispetto alla perpetrazione del reato cui si assista.
Quanto al rilievo sulla valorizzazione delle stesse fonti probatorie ritenute insufficienti nel merito, la Corte ha giudicato la censura inconferente. Il giudice della riparazione valuta condotte causali o concausali rispetto all’adozione della misura, che abbiano creato un’apparenza di reato, a nulla rilevando che quegli elementi siano stati ritenuti insufficienti a fondare la condanna (Sez. 4 n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246). Al rigetto sono seguite la condanna alle spese processuali e la rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in euro mille.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.