Riqualificazione da ricettazione a furto e divieto di reformatio in peius (Cass. pen. Sez. VII n. 35505 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di appello, pur in assenza di richiesta del pubblico ministero, non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, ex art. 521 cod. proc. pen., letto alla luce dell’art. 111, secondo comma, Cost. e dell’art. 6 della Convenzione EDU, quando la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non ne leda in concreto i diritti di difesa. In caso di riqualificazione da ricettazione a furto, o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione se nel capo di imputazione sono contestati gli elementi essenziali idonei a consentire la difesa sul fatto poi ritenuto in sentenza. La riqualificazione non integra reformatio in peius quando l’entità della pena base irrogata in primo grado resti confermata, ancorché inferiore al minimo edittale dell’ipotesi ravvisata. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. costituiscono giudizi di fatto insindacabili in sede di legittimità se congruamente motivati.
Il Fatto
Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 14.02.2023, aveva condannato l’imputato per il delitto di ricettazione ex art. 648 cod. pen. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 18.09.2024, ha parzialmente riformato la decisione, ravvisando la differente ipotesi del furto in abitazione e confermando nel resto la pronuncia impugnata. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.: violazione di legge in ordine alla pronuncia di responsabilità, non fondata sulla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, e manifesta illogicità della motivazione in punto di qualificazione giuridica, violazione del divieto di reformatio in peius e trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I motivi, riproduttivi di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, sono manifestamente infondati e prospettano deduzioni di contraddittorietà non emergenti dal provvedimento impugnato. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che appare logica, congrua e corretta in diritto.
Sul piano della responsabilità, i giudici di appello hanno dato conto degli elementi di prova: il ritrovamento della refurtiva nella disponibilità dell’imputato e il riconoscimento dei beni da parte della persona offesa, che aveva descritto il furto subito nella propria abitazione, eseguito previa effrazione dell’ingresso e di una finestra.
Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha ricondotto la condotta al furto anziché alla ricettazione, valorizzando il breve lasso temporale tra la sottrazione e il sequestro dei beni e il ritrovamento di monili e denaro. La riqualificazione non viola l’art. 521 cod. proc. pen., poiché la nuova definizione era prevedibile per l’imputato e non ha leso i diritti della difesa, richiamando Sez. U n. 31617 del 26.06.2015 e Sez. V n. 36157 del 30.04.2019: la contestazione originaria indicava data, località e oggetto della refurtiva, elementi idonei a difendersi sul fatto ritenuto.
Non sussiste neppure la dedotta reformatio in peius: la Corte d’appello ha riqualificato il fatto ex art. 624-bis, commi 1 e 3, e 625 n. 2 cod. pen. senza modificare in peggioramento il trattamento sanzionatorio, essendo stata confermata l’entità della pena base irrogata in primo grado, ancorché inferiore al minimo edittale.
Infine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivata dall’assenza di elementi positivi, con giudizio di fatto insindacabile se non contraddittorio, secondo Sez. V n. 43952 del 13.04.2017 e Sez. II n. 23903 del 15.07.2020. Parimenti esclusa la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in ragione delle modalità del fatto e dell’abitualità dell’imputato.
Nota della Redazione
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