Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale: irrilevante la condotta ostile della vittima (Cass. pen. Sez. III n. 26242 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di maltrattamenti in famiglia, il reato di cui all’art. 572 cod. pen. è configurabile anche quando le condotte violente e vessatorie siano reciprocamente poste in essere dai familiari, poiché la norma non prevede alcuna forma di sostanziale autotutela né un regime di compensazione tra condotte penalmente rilevanti. La conflittualità della coppia e l’atteggiamento ostile della persona offesa non elidono la tipicità delle condotte aggressive, quando emerga una posizione asimmetrica di sopraffazione e soggezione. In tema di violenza sessuale, la circostanza attenuante della minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen. richiede una valutazione globale del fatto e può essere esclusa anche in presenza di un solo elemento di conclamata gravità.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari condannava il ricorrente, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e ritenuta la continuazione, alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione, per i reati di cui all’art. 572 cod. pen., per aver maltrattato la coniuge convivente, e di cui agli artt. 81, 609-bis e 609-ter, comma 1, n. 5-quater, cod. pen., per aver costretto con violenza la moglie a subire rapporti sessuali completi. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 12 dicembre 2025, confermava la pronuncia di primo grado.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi. Tra questi, assume rilievo centrale la doglianza sulla mancata valorizzazione della sentenza di proscioglimento emessa dal Tribunale di Bari il 13 settembre 2023 per condotte di maltrattamento commesse fino all’aprile 2015, nonché dell’atteggiamento ostile e aggressivo tenuto dalla persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i motivi processuali. Il motivo sulla nullità del decreto di giudizio immediato per erronea indicazione delle generalità dell’imputato è manifestamente infondato: secondo il consolidato orientamento di legittimità richiamato (Sez. 6 n. 1700 del 1999; Sez. 5 n. 48065 del 2011), l’insufficiente indicazione degli elementi identificativi integra una nullità a regime intermedio, non dedotta nei termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen. La consultazione degli atti esclude, inoltre, il vizio: il nominativo erroneo risulta corretto con l’indicazione del ricorrente, che è comparso e ha presenziato al giudizio di primo grado con il proprio difensore di fiducia, senza eccepire alcunché.
Il secondo motivo, sulla mancata citazione in appello, è inammissibile: la notifica era stata regolarmente eseguita e l’imputato era presente all’udienza del 12 dicembre 2025, dove il difensore dichiarò di non avere questioni da sollevare.
Nel merito, il terzo, quarto e quinto motivo sono dichiarati manifestamente infondati perché sollecitano un sindacato di merito precluso al giudice di legittimità. La Corte ribadisce che le censure volte a contrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali fuoriescono dai limiti cognitivi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., anche dopo la modifica introdotta dalla legge n. 46 del 2006.
Il passaggio centrale riguarda la configurabilità del delitto di cui all’art. 572 cod. pen. La Corte afferma che la conflittualità reciproca e la condotta ostile della persona offesa non scalfiscono la tipicità delle condotte aggressive, poiché il reato di maltrattamenti è configurabile anche in caso di condotte reciproche, non essendo previsto alcun regime di “compensazione” tra condotte penalmente rilevanti (Sez. 1 n. 19769 del 2024; Sez. 3 n. 12026 del 2020). La sentenza impugnata ha dato conto della posizione asimmetrica delle parti, in cui la donna viveva in una condizione di sopraffazione e soggezione, desumibile dalle reiterate violenze sessuali con cadenza settimanale.
Quanto all’attenuante della minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., la Corte richiama la regola della valutazione globale del fatto, che considera mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione, condizioni della vittima e reiterazione delle condotte (Sez. 3 n. 8735 del 2022; Sez. 3 n. 21623 del 2015). Ai fini del diniego dell’attenuante è sufficiente un solo elemento di conclamata gravità, individuato nella reiterazione degli abusi, nelle modalità costrittive e nella natura completa degli atti imposti.
Infine, il sesto motivo sulla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è manifestamente infondato: l’art. 603 cod. proc. pen. costituisce eccezione alla presunzione di completezza dell’istruzione di primo grado e il rigetto può essere sorretto da motivazione implicita (Sez. Un. n. 12602 del 2016). Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi
- Art. 609-bis c.p. – Violenza sessuale
- Art. 609-ter c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 180 c.p.p. – Regime delle altre nullità di ordine generale
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso