Ricorso inammissibile se non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 35506 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
E’ inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che proponga censure di fatto volte a sostituire la valutazione del giudice di merito sulla qualificazione giuridica dei fatti accertati. Parimenti inammissibile è il motivo che, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, deduca l’omessa motivazione su un tema che i giudici di merito hanno invece esaminato. E’ inoltre inammissibile la censura relativa all’omessa sostituzione della pena con le pene sostitutive della c.d. Riforma Cartabia o all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., ove tali questioni non siano state prospettate al giudice dell’appello e il ricorso non si confronti con la motivazione sul punto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 12.07.2024, ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto con strappo. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di doglianza.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per non aver la Corte territoriale adeguatamente considerato le circostanze addotte a sostegno della invocata riqualificazione in delitto tentato, stante l’inseguimento della persona offesa e il successivo arresto in flagranza. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza delle attenuanti generiche. Con il terzo e il quarto motivo ha dedotto, rispettivamente, la violazione di legge per l’omessa sostituzione della pena con le pene sostitutive introdotte dal d.lgs. 150 del 2022 e l’omessa valutazione in merito all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutti i suoi profili. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché introduceva censure diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità, ossia doglianze in fatto con cui il ricorrente mirava a sostituirsi alla valutazione del giudice di merito sulla qualificazione giuridica dei fatti accertati.

La Corte territoriale, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, aveva valorizzato, ai fini della ritenuta consumazione del reato, la circostanza che la persona offesa avesse seguito il reo in funzione recuperatoria del bene ormai fuoriuscito dalla propria sfera di controllo, nonché le modalità del successivo arresto, eseguito in modo ritenuto del tutto casuale e non all’esito di un servizio di polizia giudiziaria.

La Corte ha ribadito che il reato di furto si consuma quando il bene passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell’agente. Sono pertanto irrilevanti sia il fatto che la res furtiva rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con possibilità di pronto recupero, sia la durata del possesso, sia le modalità di custodia e di trasporto, richiamando sul punto il precedente di Sez. 5, n. 33605 del 17.06.2022.

Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile perché il ricorrente, non confrontandosi con la ratio decidendi, aveva dedotto l’assenza di motivazione sul rigetto del motivo d’appello relativo alle attenuanti generiche, laddove la Corte di merito aveva invece escluso le attenuanti per l’insussistenza di elementi fattuali positivamente apprezzabili, tra cui la condotta processuale consistita nel solo esercizio della facoltà di non rispondere e nella definizione con il rito abbreviato, richiamando il precedente di Sez. 3, n. 46463 del 17.09.2019.

Quanto ai motivi terzo e quarto, la Corte li ha dichiarati inammissibili perché relativi a questioni non dedotte nel giudizio d’appello. Il motivo sulla mancata sostituzione della pena con le pene sostitutive è stato ritenuto aspecifico e non prospettato al giudice di merito; quello sull’art. 131-bis cod. pen. non teneva conto della motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso il beneficio in ragione della complessiva gravità del fatto. All’inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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