Inammissibile ricorso che reitera motivi d’appello senza confronto con ratio decidendi (Cass. pen. Sez. VII n. 35529 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente rivolto alla motivazione della sentenza di secondo grado, si risolva nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice territoriale. In tal caso le censure sono non specifiche ma solo apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la ratio decidendi impugnata. Parimenti inammissibili sono i motivi che, in ipotesi di doppia conforme, tendano a sostituire la valutazione dei giudici di merito sugli elementi probatori e sull’apprezzamento delle conseguenze dannose dei reati, in violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 18 novembre 2024, ha confermato la condanna dell’imputato per alcuni furti e per l’indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.
Con il primo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all’individuazione del prevenuto quale autore dell’indebito utilizzo dello strumento di pagamento, contestando l’attendibilità del riconoscimento operato dal testimone escusso. Con il secondo ha lamentato la violazione dell’art. 162-ter cod. pen., per aver il giudice d’appello ritenuto non interamente satisfattiva, rispetto ai danni cagionati alle persone offese dei furti, la somma corrisposta a ciascuna di esse.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto tre concorrenti e autonomi profili, ciascuno di per sé idoneo a fondare la decisione. Il collegio ha anzitutto operato un raffronto tra i motivi del ricorso per cassazione e quelli già articolati in appello, quali risultanti dalla ricostruzione del fatto processuale contenuta nella sentenza impugnata.
Da tale confronto è emerso che le censure, anche quando prospettate come rivolte alla specifica motivazione di secondo grado, si fondano esclusivamente su doglianze che costituiscono la pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale. I motivi sono pertanto qualificabili come non specifici, ma soltanto apparenti, perché non assolvono la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Sul punto la Corte richiama, tra le più recenti, Sez. IV n. 26319 del 17 giugno 2025 e Sez. II n. 42046 del 17 luglio 2019.
Un ulteriore profilo di inammissibilità è stato ravvisato nel mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata, con richiamo a Sez. IV n. 19364 del 14 marzo 2024, Sez. VI n. 8700 del 21 gennaio 2013 e alle Sezioni Unite n. 8825 del 27 ottobre 2016, quest’ultima resa in tema di motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione. Nel caso di specie i giudici di merito, in ipotesi di doppia conforme, avevano ritenuto accertata la condotta dell’imputato non solo in forza della deposizione del testimone, ma anche attraverso la valutazione congiunta di ulteriori elementi, quali i dati desunti dal sistema gps e gli esiti del servizio di osservazione, controllo e pedinamento della polizia giudiziaria.
Analoga conclusione è stata raggiunta in ordine alla ritenuta non integralità del risarcimento dei danni cagionati alle persone offese, considerati i danni morali conseguenti ai reati nonché i beni in concreto sottratti. Infine, la Corte ha ravvisato l’ulteriore e assorbente ragione di inammissibilità nella violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché le doglianze di fatto miravano a sostituire la valutazione dei giudici di merito sugli elementi probatori e sull’apprezzamento delle conseguenze dannose dei reati. All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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