Ricorso inammissibile per mancanza di correlazione e divieto di reformatio in peius (Cass. pen. Sez. 7 n. 11821 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. È altresì inammissibile il motivo che si limiti a reiterare le doglianze già rivolte al giudice di appello, senza svolgere una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. In tema di trattamento sanzionatorio, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen.; in sede di legittimità non è consentito censurare la mancata modifica della pena quando questa sia impedita dal divieto di reformatio in peius in assenza di impugnazione della parte pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di tentato furto aggravato in abitazione. L’imputato aveva prodotto documentazione volta a dimostrare che, il giorno del fatto, si trovasse in Serbia, ed era stato riconosciuto dalla persona offesa, prima in fotografia e poi in dibattimento per visione diretta.
Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: l’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, vizi di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità e censure relative al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, richiamando il principio per cui sono inammissibili i motivi che difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, ribadito da Sez. U, n. 8825 del 2016. I motivi proposti reiteravano le doglianze già rivolte al giudice di appello, senza svolgere una critica argomentata avverso la sentenza, conformemente all’indirizzo consolidato di cui a Sez. 2, n. 42046 del 2019 e Sez. 3, n. 44882 del 2014.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato come la conclusione del giudice di appello non fosse nel senso della falsità dei documenti prodotti, ma della loro non riferibilità all’imputato, il che rendeva superflua l’invocata rinnovazione dell’istruttoria. Il secondo motivo, concernente la ricostruzione del fatto, non evidenziava vizi logici o di diritto della decisione, fondata sul riconoscimento certo dell’imputato per visione diretta, cui la parte contrapponeva una propria lettura degli atti processuali non consentita in sede di legittimità.
Il terzo motivo, relativo alla dosimetria della pena, è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, essendo la graduazione della pena rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva colto la ragione per cui la Corte di appello, pur rilevando un errore del Tribunale, non aveva modificato la pena: modifica impedita dal divieto di reformatio in peius in assenza di impugnazione della parte pubblica.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nessuna condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile, in ragione della mancata tempestività della memoria depositata e dell’assenza di una utile attività difensiva, in conformità all’insegnamento di Sez. U, n. 877 del 2022, secondo cui tale liquidazione presuppone un effettivo contributo alla decisione.
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Nota della Redazione
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