Ricorso inammissibile su dosimetria pena se non censura la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 35523 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, che assolve il proprio compito anche quando valuti globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente l’enunciazione, anche sintetica, della valutazione di uno o più dei criteri ivi previsti. Il sindacato di legittimità è ammesso solo quando la quantificazione costituisca frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Non è obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, rimanendo gli altri disattesi o superati dalla valutazione dei profili ritenuti decisivi.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 02.04.2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Termini Imerese dell’11.04.2024, che aveva dichiarato il ricorrente responsabile di furti pluriaggravati e lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre alle spese processuali.

L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deducendo violazione dell’art. 133 cod. pen. e lamentando una motivazione manifestamente illogica e lacunosa in ordine alla determinazione della pena. La questione arriva così davanti alla Corte suprema.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. Il ricorrente non si confronta in modo adeguato con la motivazione della Corte d’appello, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito (Sez. IV n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Tali poteri sono esercitati anche mediante l’enunciazione, anche sintetica, della valutazione di uno o più criteri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. II n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. III n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. II n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Nel caso concreto la Corte di merito ha considerato la molteplicità dei furti pluriaggravati commessi in un arco di tempo ravvicinato, con modalità allarmanti, di notte e con il volto travisato, e la negativa personalità del ricorrente, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio.

La Corte territoriale ha inoltre motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di elementi positivi, valorizzando i precedenti specifici a carico del ricorrente. Non è obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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