Prova della recidiva nel biennio per parcheggiatore abusivo (Cass. pen. Sez. VII n. 35544 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, la prova della recidiva nel biennio non esige la produzione di un’attestazione documentale della definitività del pregresso accertamento amministrativo. È sufficiente un minimo di prova, quale l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo o la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria, unitamente alla mancata allegazione da parte dell’imputato di elementi contrari. Il ricorso che si risolva in una mera richiesta di rivalutazione delle risultanze processuali è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 24 gennaio 2025, aveva confermato la condanna inflitta in primo grado all’imputato per il reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, d. lgs. n. 285/1992, per aver esercitato l’attività di parcheggiatore abusivo sulla pubblica via. La pena era stata fissata in mesi sei di arresto ed euro 2.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: da un lato la contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla prova dell’attività di parcheggiatore abusivo; dall’altro l’arbitrarietà della motivazione sulla definitività della precedente violazione amministrativa contestata con verbale del 15 gennaio 2019, asseritamente fondata su deduzioni testimoniali prive di riscontro.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la censura è stata ritenuta priva di fondamento, risolvendosi in una mera richiesta di rivalutazione nel merito delle risultanze processuali, preclusa in sede di legittimità. La Corte territoriale aveva adeguatamente motivato valorizzando la deposizione del teste, agente di polizia giudiziaria, che aveva riferito di aver notato l’imputato, durante un pattugliamento in abiti civili, mentre indirizzava i conducenti nelle operazioni di posteggio.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. U n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Manifestamente infondato è stato giudicato il secondo motivo, concernente la prova della definitività della precedente violazione amministrativa. La Corte ha ricordato che, in ordine alla prova della recidiva nel biennio, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito. È sufficiente un minimo di prova — come l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria — unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (Sez. 7 n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv. 286200; Sez. 7 n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879-01).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente ritenuto sussistente la contestata recidiva, valorizzando la dichiarazione testimoniale dell’agente, il quale aveva chiarito che dall’esame del sistema informatico l’importo della multa irrogata per la violazione del 2019 risultava indicato con i numeri “0,00”, circostanza indicativa della definitività dell’accertamento per mancata impugnazione. La difesa non aveva fornito alcun principio di prova contraria, limitandosi a contestare genericamente l’attendibilità del testimone.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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