Bilanciamento di circostanze e sindacato di legittimità sulla dosimetria (Cass. pen. Sez. VII n. 35543 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. È sufficiente, a sorreggere la decisione, una motivazione che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, la ritenga la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. Il ricorso che si risolva in una richiesta di rivalutazione nel merito delle risultanze processuali e della dosimetria della pena è pertanto inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 1 e 7, cod. pen., riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alle aggravanti contestate, con condanna alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 102,00 di multa.
Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all’art. 133 cod. pen., con particolare riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro del ragionamento è il perimetro del sindacato di legittimità sul giudizio di bilanciamento tra circostanze opposte. La Corte ha ribadito che le statuizioni relative a tale comparazione, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al controllo di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione.
La Corte ha precisato la soglia di sufficienza della motivazione: deve ritenersi sufficiente quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si limiti a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. A sostegno del principio sono richiamati Sezioni Unite n. 10713 del 25/02/2010 e Sez. II n. 31543 del 08/06/2017.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva comparato le circostanze con argomentazioni giudicate non illogiche: l’azione predatoria era stata quasi completamente portata a termine, essendo già stata recisa completamente la marmitta dell’autovettura; il fatto appariva connotato da significativa intensità del dolo e capacità criminale, considerata la predisposizione dei mezzi idonei al compimento dell’azione; il prevenuto non era nuovo a imprese consimili, essendo già stato condannato per fatto analogo commesso in data precedente.
Il ricorso si è pertanto risolto in una inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito delle risultanze processuali e della dosimetria della pena, estranea al sindacato di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità la Corte ha fatto conseguire, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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