Riduzione per il rito abbreviato nel reato continuato misto (Cass. pen. Sez. 5 n. 12554 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di reato continuato tra delitti e contravvenzioni, la riduzione di pena per il giudizio abbreviato deve essere applicata distintamente: nella misura di un terzo per i delitti e nella misura della metà per le contravvenzioni, operando la riduzione sugli aumenti di pena disposti per ciascuna tipologia di reato. La pena base del reato continuato resta sempre quella del delitto più grave, mentre gli aumenti per i reati satellite vanno calcolati secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite. È inammissibile in sede di legittimità la deduzione di questioni non devolute con i motivi di appello, salvo che siano rilevabili d’ufficio.

Il Fatto

Il Tribunale di Trapani aveva condannato il ricorrente per furto aggravato continuato, tentato furto aggravato, furto aggravato e detenzione illecita di strumenti atti allo scasso. La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma, dichiarava non doversi procedere per alcune contestazioni per mancanza di querela e rideterminava la pena per le residue imputazioni, confermando nel resto la sentenza di primo grado. L’imputato ricorreva per cassazione.

Con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione in relazione al reato di furto del 13.05.2021, con il secondo lamentava l’insufficiente motivazione sulla determinazione della pena base, superiore al minimo edittale, e con il terzo il mancato calcolo separato della riduzione premiale per il rito abbreviato sulla pena della contravvenzione satellite.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché inedito, non essendo stata la questione devoluta al giudice di appello e non rientrando tra quelle rilevabili d’ufficio, richiamandosi l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen..

Il secondo motivo è infondato, essendo la determinazione della pena censurabile in cassazione solo in caso di arbitrio o illogicità manifesta, dovendosi ritenere congruamente motivato il giudizio del giudice di merito che abbia fatto applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen..

Il terzo motivo è infondato. La Corte richiama le Sezioni Unite “Elian” (n. 27059 del 2025) che, componendo il contrasto sul novellato art. 442 cod. proc. pen., hanno affermato la necessità di applicare la riduzione premiale del rito abbreviato sulla base di una logica di scissione della continuazione: la diminuente va calcolata separatamente, in misura di un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni, in coerenza con la natura processuale ad effetti sostanziali dell’istituto premiale e con la visione multifocale del reato continuato guidata dal principio del favor rei.

La Corte evidenzia come la distinta riduzione sia la soluzione che conserva l’incidenza del disvalore astratto di ciascuna tipologia di reato, rispettando il carattere cogente e inderogabile della riduzione per il rito. Con riguardo al metodo di calcolo, la pena base è sempre quella del delitto più grave; quindi, individuati gli aumenti per i reati satellite, la riduzione va applicata separatamente, con successiva somma delle pene così determinate. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente operato tale calcolo, riducendo di un terzo la pena per il delitto base e della metà quella per la contravvenzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 442 c.p.p.

Tutte le 255 sentenze sull'art. 442 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *