Ricorso inammissibile per mancata correlazione con la motivazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 15760 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. La censura che evochi genericamente presunte carenze motivazionali, senza precisare quali sarebbero le doglianze d’appello trascurate e senza confrontarsi con l’effettivo contenuto della motivazione, si risolve in una mera lettura alternativa del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità. La prospettazione di una rivalutazione delle fonti probatorie è inammissibile in sede di legittimità ove non sia accompagnata dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 28/03/2025, confermava la condanna del ricorrente in relazione al reato di cui al capo di imputazione, relativo a prelievi di denaro effettuati con carte bancomat ottenute all’esito di episodi di rapina, oggetto di separato giudizio. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo due motivi di doglianza.

Con il primo motivo, il ricorrente lamentava la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato, evocando genericamente presunte carenze motivazionali della sentenza impugnata. Con il secondo, deduceva la violazione di legge processuale in ordine alla valutazione, ai fini di prova, della omessa ricostruzione alternativa dei fatti da parte dell’imputato, con conseguente lesione del diritto di difesa e del diritto al silenzio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminati i motivi di ricorso, ne ha valutato la manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo, ha rilevato come la censura non si confrontasse con l’effettivo contenuto della motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a evocare una generica insufficienza motivazionale e una lettura alternativa del materiale probatorio. In proposito, la Corte ha richiamato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che non indichi la correlazione tra le ragioni della decisione e i motivi dell’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024).

Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha osservato come la doglianza fosse parimenti infondata, avendo il giudice di merito correttamente rilevato che la responsabilità dell’imputato risultava provata dalle complessive risultanze probatorie. Tra queste, assumeva rilievo la chiamata in correità resa dal coimputato, che aveva confermato la partecipazione del ricorrente agli episodi di rapina all’esito dei quali erano state ottenute le carte bancomat utilizzate per i prelievi, con successiva suddivisione del ricavato.

La doglianza, pertanto, appariva finalizzata a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e priva della pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali. I giudici di merito avevano motivato in modo esente da vizi la valutazione di genericità delle argomentazioni difensive relative all’estraneità dell’imputato, anche in considerazione del silenzio serbato quanto a una propria ricostruzione alternativa degli eventi.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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