Inammissibile ricorso che reitera motivi appello senza confronto con motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 35546 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello, e puntualmente disattese dal giudice di secondo grado, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi. La censura che ometta di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata viene meno all’unica funzione per la quale l’impugnazione è prevista e ammessa. In ipotesi di doppia conforme, la motivazione del giudice di merito che valorizzi le circostanze di contesto e gli elementi legittimanti la richiesta di accertamenti resiste alla censura che non ne confuti il fondamento. La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, applicabile a ogni fattispecie criminosa, è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, residuando uno spazio di apprezzamento concreto sulla manifestazione del reato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 22.01.2025, ha confermato la condanna di un imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, con i quali si deducevano violazioni di legge e vizi di motivazione.
Il ricorrente ha sostenuto, in particolare, l’assenza di un accertamento sugli elementi soggettivi del rifiuto e sull’effettiva idoneità della condotta a ledere la pubblica incolumità, nonché l’erronea esclusione della particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche, malgrado l’assenza di precedenti specifici, la giovane età, la condotta collaborativa e lo stato di disagio personale.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il raffronto con i motivi d’appello, diffusamente esplicitati nella sentenza impugnata, ha mostrato che le censure, pur prospettate come rivolte alla motivazione di secondo grado, si risolvono nella reiterazione delle doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte territoriale. Si tratta, per la Suprema Corte, di censure solo apparenti, che non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato.
A questo profilo, di per sé fondante l’inammissibilità, se ne aggiunge uno ulteriore e autonomo: il mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Sul punto la Corte richiama la propria giurisprudenza, tra cui Sez. 4 n. 26319 del 17/06/2025, Sez. 4 n. 19364 del 14/03/2024 e Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione.
Nel merito delle doglianze, la Corte osserva che il giudice di secondo grado, in ipotesi di doppia conforme, ha fatto perno sulle circostanze di contesto del rifiuto e sulle condizioni legittimanti la richiesta di accertamenti. Rilevano, in particolare, il sinistro stradale cagionato in via autonoma, l’allontanamento dal luogo nonostante l’intervento delle forze dell’ordine e, dopo il rintraccio, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti in presenza di segni sintomatici dell’ebbrezza.
Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte territoriale ha esplicitato i molteplici elementi sottesi al giudizio, valorizzando il grave sfondo fattuale provocato dallo stesso imputato e il relativo impatto pregiudizievole per il bene tutelato. La Corte di cassazione ribadisce che la causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. è compatibile con la fattispecie di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, residuando uno spazio per apprezzare in concreto la manifestazione del reato e la gravità dell’illecito, secondo il principio di Sez. U n. 13682 del 25/02/2016.
Infine, anche la censura sull’esclusione delle attenuanti generiche non si confronta con il fondamento della sentenza, che valorizza in termini negativi il comportamento tenuto e la condotta di vita anteatta del prevenuto, gravato da precedenti penali, uno dei quali specifico. All’inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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