Annullata la condanna del liquidatore per bancarotta documentale senza dolo specifico (Cass. pen. Sez. 5 n. 16635 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta delle stesse, che integra un’ipotesi di reato a dolo generico. Il dolo della fraudolenta tenuta può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall’accertata responsabilità per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta è di regola funzionale all’occultamento di atti depauperativi. Ne deriva che non può configurarsi una tenuta fraudolenta sorretta dal dolo specifico, realizzandosi altrimenti un’erronea commistione tra le due fattispecie. In presenza di assoluzione per la bancarotta distrattiva, la motivazione sulla sussistenza del dolo per la bancarotta documentale deve essere c.d. rafforzata.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno, in riforma della decisione di primo grado, aveva assolto l’imputato dal reato di cui al capo b) dell’imputazione e rideterminato il trattamento sanzionatorio per la bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo a), consistita nell’avere, quale liquidatore di una società in liquidazione, tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della società.

Avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo, trattandosi di carica ricoperta per soli trenta giorni prima del fallimento con condotte risalenti all’anno precedente, e il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio per il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 219, terzo comma, l. fall. e all’art. 62-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, con rilievo assorbente rispetto al secondo, rilevando che la Corte territoriale aveva confermato la condanna per la bancarotta documentale richiamandosi per relationem alla decisione di primo grado, senza rispondere alle censure sull’assenza del dolo, pure formulate in appello con riferimento al breve periodo di carica.

La Corte ha evidenziato che l’assoluzione in appello per la bancarotta fraudolenta distrattiva avrebbe imposto una motivazione rafforzata in ordine al dolo del delitto contabile, essendo venuto meno il collegamento inferenziale tra i due reati, normalmente costituito dall’alterazione dei dati contabili finalizzata a celare le condotte distrattive. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il dolo della bancarotta documentale può essere desunto con metodo logico-presuntivo dall’accertata responsabilità per fatti di bancarotta patrimoniale.

La Corte ha inoltre rilevato la contraddizione, propria della prospettazione accusatoria, tra la contestazione della fraudolenta tenuta delle scritture e l’indicazione, nel capo d’imputazione, del dolo specifico di procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori. Sul punto, il Collegio ha richiamato il principio consolidato per cui l’occultamento delle scritture contabili è fattispecie autonoma, richiedente il dolo specifico, rispetto alla fraudolenta tenuta, che integra reato a dolo generico, precisando che la contestazione alternativa è ammissibile ma non può realizzarsi una commistione tra le due fattispecie, come avvenuto nel caso di specie, senza alcun chiarimento da parte dei giudici di merito.

La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno.

Nota della Redazione

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Riferimenti normativi

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