Riabilitazione e reato associativo: onere di interpellare il Comune (Cass. pen. Sez. V n. 28633 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riabilitazione del condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, quale condizione prevista dall’art. 179 cod. pen., impone al condannato di sollecitare il Comune nel cui territorio si è insediata l’organizzazione criminale a provvedere alla stima equitativa del danno arrecato all’interesse della collettività, anche quando l’ente non si sia costituito parte civile. Le iniziative benefiche riferibili al condannato, pur valutabili come indice di buona condotta, non assolvono a tale specifico onere, che è infungibile. Il giudice del rinvio, preso atto del mancato adempimento e dell’assenza di un’offerta reale parametrata alla capacità reddituale, respinge correttamente l’istanza.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato dalla Corte di appello di Palermo per il delitto di associazione di tipo mafioso. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva inizialmente accolto la sua domanda di riabilitazione con ordinanza del 14 gennaio 2025. Su ricorso del Procuratore generale, la Prima sezione di questa Corte, con sentenza del 13 maggio 2025, aveva annullato con rinvio quel provvedimento, rilevando che il beneficio era stato concesso in assenza del presupposto dell’adempimento delle obbligazioni civili discendenti dal reato associativo.

In sede di rinvio il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 22 gennaio 2026, ha respinto l’istanza di riabilitazione. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 179 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta assenza di risarcimento e alla valutazione delle prove.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione dell’onere che grava sul condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. ai fini del conseguimento della riabilitazione. Quando le obbligazioni civili non risultino già individuate ex actis, il condannato deve sollecitare il Comune nel cui territorio l’organizzazione criminale si è insediata a provvedere alla stima del danno arrecato, anche se l’ente non si è costituito parte civile, perché quel pregiudizio è sicuramente valutabile in modo equitativo in relazione alla gravità della lesione inferta all’interesse della collettività.

Il Collegio richiama sul punto il precedente Sez. 7, n. 2903 del 02.10.2014, dep. 2015, Sabato, Rv. 262274, che conforma l’interpretazione della condizione richiesta dalla norma.

La Corte osserva poi che la sentenza rescindente aveva già censurato la prima ordinanza del Tribunale di sorveglianza per aver concesso la riabilitazione in assenza del presupposto dell’adempimento. Ne discende che il giudice del rinvio si è correttamente limitato a prendere atto del mancato adempimento dell’onere e dell’assenza di un’offerta reale, parametrata alla capacità reddituale del condannato, pur a fronte delle iniziative benefiche allo stesso riferibili.

Quanto a queste ultime, la Corte precisa che esse sono certamente valutabili quale indice rivelatore della complessiva buona condotta, ma non assolvono allo specifico onere che grava sul condannato, da considerarsi infungibile. La doglianza difensiva volta a valorizzare la destinazione a scopi umanitari dei proventi della vendita di un libro e l’acquisto di beni di prima necessità in favore di un’associazione operante nel territorio non supera, dunque, la soglia dell’adempimento richiesto.

Ne segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dell’unico motivo e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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