Videosorveglianza e pubblica fede nel furto: aggravante non esclusa (Cass. pen. Sez. VII n. 35568 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, il quale costituisce mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato e non è idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa. Solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. Nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 04/03/2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Catanzaro del 6/12/2022, che aveva dichiarato due imputati responsabili del reato di furto in concorso, aggravato dall’esposizione alla pubblica fede e dalla commissione in orario notturno, condannandoli alle pene rispettivamente di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa e di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa.
Secondo l’accusa, gli imputati, in concorso con altri, avevano sottratto una borsa contenente effetti personali a una donna, dopo essere scesi da un’autovettura e essersi appropriati del bene posto all’interno di un’altra autovettura lasciata incustodita. Avverso la sentenza di appello il difensore di uno degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva carenza e illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità, lamentando che la certezza del riconoscimento deriverebbe dal raffronto tra immagini sfocate del sistema di videosorveglianza e la foto segnaletica. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e privo di specificità, poiché il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che ha valorizzato le dichiarazioni spontanee rese dall’imputato nell’immediatezza, utilizzabili nel giudizio abbreviato, con le quali egli ha ammesso la propria responsabilità.
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., sostenendo che l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine consentirebbe di escludere l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. La Corte ha ritenuto anche tale motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui la circostanza aggravante non è esclusa dall’esistenza, nel luogo di consumazione del delitto, di un impianto di videosorveglianza.
La Corte territoriale aveva evidenziato che il ricorso ai filmati registrati attraverso le telecamere, poste a presidio di un esercizio commerciale, è circostanza del tutto contingente e occasionale. Il sistema di videosorveglianza è mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato e non è idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa; solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante (Sez. V n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157).
Con il terzo motivo il ricorrente lamentava illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte ha ribadito che, quando venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. II n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. V n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283). La Corte territoriale ha adeguatamente motivato la determinazione della pena, valorizzando le complessive modalità del fatto, contraddistinto dall’aver agito in gruppo e dall’aver previamente studiato i movimenti dell’automezzo preso di mira.
La pena base, pur discostatasi dal minimo, è rimasta ben più vicina a questo che al massimo edittale, risultando quindi esente da vizi di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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